Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 32797/2025 del 06/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di ricettazione. In fatto, secondo quanto emerge dall'ordinanza, aveva consegnato a terzi, come mezzo di pagamento, diversi assegni sottoscritti a proprio nome pur sapendo di non essere titolare del rapporto di conto corrente sottostante; la Corte di merito aveva ritenuto irrilevante che i titoli fossero smarriti, poiché risultava comunque integrato il reato presupposto di furto. Con il primo motivo il ricorrente ha contestato la sussistenza del reato presupposto e ha chiesto la derubricazione in furto; con il secondo ha lamentato il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto; con il terzo ha censurato il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi non specifici, perché meramente riproduttivi di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che il primo motivo reiterava doglianze già esaminate e respinte, mentre la Corte di appello aveva correttamente ritenuto integrato il reato di ricettazione sia sul piano oggettivo sia su quello soggettivo, in ragione della consegna di assegni a terzi con consapevolezza dell'assenza del rapporto di conto corrente e della irrilevanza del fatto che i titoli risultassero smarriti, essendo comunque avvenuto il reato presupposto di furto. Anche il motivo sulla particolare tenuità del fatto e quello sulla circostanza attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. sono stati ritenuti generici e privi di specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La Corte lo richiama come norma incriminatrice della ricettazione, ritenendo integrati sia l'elemento materiale sia quello soggettivo quando l'agente consegni a terzi beni/strumenti di pagamento avendo consapevolezza della loro provenienza illecita o comunque della mancanza di legittimazione al loro utilizzo, essendo sufficiente la realizzazione del reato presupposto di furto.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    La Corte conferma il diniego della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, ritenendo corretta la motivazione della sentenza di merito e non adeguatamente specifiche le censure del ricorrente.

  • art. 591 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo, ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancanza di specificità dei motivi, secondo la logica processuale richiamata dalla Corte.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità i motivi di ricorso che si limitano a riproporre pedissequamente doglianze già dedotte in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, sono inammissibili per difetto di specificità.
  • Ai fini della ricettazione è sufficiente che il giudice di merito accerti, con motivazione congrua, la consapevolezza dell'agente circa la provenienza illecita del bene o circa la mancanza di titolo legittimante il suo utilizzo, potendo il reato presupposto ritenersi integrato anche quando il bene sia stato smarrito ma il fatto originario sia comunque qualificabile come furto.
  • La deduzione della particolare tenuità del fatto o di attenuanti specifiche richiede una critica puntuale delle rationes decidendi poste dal giudice di merito; in mancanza, la censura resta generica e non può trovare accoglimento.
  • La Corte di cassazione, in presenza di motivi non specifici e meramente reiterativi, può dichiarare l'inammissibilità del ricorso con conseguente condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.