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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32794/2025 del 06/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre condannato l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile Comune di Castiglione delle Stiviere, liquidate in euro 2.686 oltre accessori di legge.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato, proponendo due censure. Con il primo motivo ha dedotto il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel non valorizzare tali profili. Con il secondo motivo ha contestato l'inosservanza di norme processuali in tema di regolarità della costituzione di parte civile. La Cassazione ha rilevato che entrambi i motivi riproducevano doglianze già formulate in appello e già adeguatamente esaminate e disattese, senza emergere vizi logici o giuridici della decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La dedotta particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non riconoscibile alla luce della non occasionalità della condotta e della non esiguità del danno.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è stata esclusa perché il pregiudizio non era esiguo, considerando sia l'indebita erogazione dello stipendio sia la mancata prestazione lavorativa e il venir meno dell'affidamento dell'ente nella prestazione del dipendente.

  • spese processuali

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

  • Cassa delle ammende

    Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna al pagamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La richiesta di particolare tenuità del fatto può essere legittimamente respinta quando la condotta non sia occasionale ma si presenti reiterata nel tempo, perché la serialità del comportamento è incompatibile con il giudizio di minima offensività.
  • L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non è applicabile quando il pregiudizio non si esaurisca nell'esborso economico indebito, ma comprenda anche la mancata controprestazione e la compromissione del rapporto fiduciario con la parte offesa.
  • Nel giudizio di cassazione sono inammissibili i motivi che si limitano a riproporre censure già dedotte in appello e già specificamente esaminate e disattese dal giudice di merito, senza indicare reali errori di diritto o manifeste illogicità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile costituita.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoNullità processuale

Testo integrale

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