Cassazione Penale, Ordinanza n. 32793/2025 del 06/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo manifestamente infondato il motivo relativo al trattamento sanzionatorio e generica la seconda doglianza. La decisione di merito sulla pena resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 17/01/2025, deducendo in un unico motivo l'erronea valutazione del trattamento sanzionatorio. In particolare ha contestato sia la determinazione della pena-base sia l'aumento di pena applicato per la continuazione tra reati. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata, osservando che i giudici di merito avevano correttamente individuato il reato più grave, fissato la pena-base e motivato in modo distinto gli aumenti per i reati satellite, con motivazione proporzionata all'entità degli aumenti e idonea a verificare il rispetto dei limiti dell'art. 81 c.p. e a escludere un surrettizio cumulo materiale. La seconda doglianza contenuta nello stesso motivo è stata reputata del tutto generica e priva di argomentazione.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
Nel reato continuato il giudice deve determinare la pena complessiva individuando il reato più grave, fissando la pena-base e applicando aumenti distinti per ciascun reato satellite, nel rispetto dei limiti di legge e di un rapporto proporzionato tra le pene.
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269
Il giudice, nella continuazione, deve calcolare e motivare separatamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite; l'intensità della motivazione varia in rapporto all'entità dell'aumento richiesto.
Massime di principio
- Nel reato continuato la determinazione della pena complessiva richiede una motivazione autonoma sulla scelta della pena-base e sugli aumenti per i singoli reati satellite.
- L'obbligo motivazionale sugli aumenti di pena è tanto più penetrante quanto maggiore è l'entità dell'aumento applicato; è sufficiente una motivazione congrua che consenta il controllo del rispetto della proporzione e dei limiti dell'art. 81 c.p.
- Non integra vizio censurabile in cassazione una doglianza sul trattamento sanzionatorio che non si confronti con la motivazione della sentenza impugnata o che si risolva in affermazioni del tutto generiche.
- Quando il motivo di ricorso è manifestamente infondato o privo di specificità, il ricorso è dichiarato inammissibile con conseguente condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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