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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32795/2025 del 06/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito che affermava la responsabilità per ricettazione resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato il giudizio di responsabilità per ricettazione. L'unico motivo dedotto lamentava mancanza e illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato, con particolare riferimento alla prova del reato presupposto. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo si limitava a riproporre, in modo pedissequo, le censure già formulate in appello e già disattese, senza offrire una critica argomentata e specifica alla decisione impugnata. Ha inoltre ritenuto che la motivazione della Corte territoriale fosse congrua e immune da illogicità, perché aveva valorizzato il possesso di capi di abbigliamento di provenienza illecita, privi di una giustificazione fornita dall'imputata sia nell'immediatezza sia successivamente nel processo, escludendo la mera ipotesi di incauto acquisto.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La Corte ha ritenuto integrato il reato di ricettazione sia sul piano materiale sia su quello soggettivo, in presenza del possesso di beni di provenienza illecita non giustificati dall'imputata; ha escluso che la condotta potesse degradare a incauto acquisto.

  • art. 616 c.p.p.

    La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è ammissibile un motivo che si limiti a riprodurre senza reale sviluppo critico le doglianze già dedotte in appello e già disattese dal giudice di merito: la censura deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La ricettazione può essere ritenuta integrata quando l'imputato sia trovato in possesso di beni di provenienza illecita e non sia in grado di fornire una plausibile giustificazione della detenzione, né nell'immediatezza né nel corso del processo, potendo tale dato sorreggere sia l'elemento materiale sia quello soggettivo del reato.
  • La mera allegazione di una diversa qualificazione del fatto, come incauto acquisto, non è sufficiente se la motivazione di merito evidenzia elementi incompatibili con tale figura e idonei a sostenere la consapevolezza della provenienza illecita.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • ],
  • rami

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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