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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 520/2020 del 15/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

L’acquirente aveva agito contro la società venditrice per i vizi di un’autovettura, ma il Tribunale aveva respinto la domanda per mancanza di prova che la difformità sussistesse al momento della vendita. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 6338/2017 del 9 ottobre 2017, aveva confermato tale decisione. L’acquirente ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi: il primo denunciava violazione delle norme costituzionali, della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, del codice del consumo e degli artt. 1218 e 2697 c.c.; il secondo deduceva, oltre a violazioni delle medesime fonti, nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 101, secondo comma, 112 e 115 c.p.c.; il terzo denunciava violazione delle norme del codice del consumo e degli artt. 2934 e 2935 c.c. La società venditrice ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato in relazione agli artt. 130 e 132 del codice del consumo. Nel frattempo l’acquirente aveva chiesto la revocazione della sentenza d’appello impugnata in Cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché la sentenza d’appello impugnata era stata revocata, con accoglimento della domanda di revocazione, dalla stessa Corte d’appello di Roma con sentenza n. 6744 del 24 ottobre 2018, passata in giudicato. La revoca ha fatto venir meno la pronuncia oggetto del ricorso e, con essa, l’interesse attuale alla decisione in Cassazione; i tre motivi principali non sono quindi stati esaminati nel merito. Il ricorso incidentale condizionato della società venditrice è stato dichiarato assorbito. L’acquirente è stata condannata alle spese, liquidate in complessivi euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15%, CPA e IVA per legge. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    l’interesse ad agire, e quindi anche l’interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche al momento della decisione, perchè è in relazione quest’ultimo – e alla domanda originariamente formulata che l’interesse va valutato, a nulla rilevando che la sentenza di revocazione possa essere a sua volta impugnata per cassazione, giacchè la suddetta revocazione costituisce una mera possibilità mentre la carenza di interesse del ricorrente a coltivare il ricorso è attuale, per essere venuta meno la pronuncia che ne costituiva l’oggetto

    L’interesse a impugnare deve permanere fino al momento della decisione. La revoca della sentenza impugnata determina il venir meno attuale dell’interesse al ricorso per cassazione, anche se la sentenza di revocazione potrebbe a sua volta essere impugnata.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrendone i presupposti, è dovuto l’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    Quando ricorrono i presupposti previsti dalla disposizione, la declaratoria d’inammissibilità comporta l’attestazione dell’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • La revoca della sentenza d’appello impugnata per cassazione determina la cessazione della materia del contendere e l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, poiché l’interesse all’impugnazione deve sussistere anche al momento della decisione.
  • La possibilità che la sentenza di revocazione sia a sua volta impugnata non conserva l’interesse a coltivare il ricorso per cassazione contro la pronuncia ormai revocata: tale possibilità è eventuale, mentre il venir meno della pronuncia oggetto dell’impugnazione determina una carenza di interesse attuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazioneRevocazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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