Cassazione Penale, Sentenza n. 46984/2022 del 13/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per mancata e insufficiente motivazione: a) sulla mancata identificazione del detentore dello stupefacente poi acquistato dall'imputato; b) sulla mancata valutazione della dedotta indisponibilità di denaro da parte dell'imputato, argomentabile secondo la difesa dalle conversazioni intercettate; c) sul rigetto delle circostanze attenuanti generiche in ragione dei precedenti specifici.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancato confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte di legittimità ha ritenuto che la Corte d'appello avesse già valutato le conversazioni ambientali e avesse correttamente ricostruito l'acquisto tra Gallace e Fazio Giuseppe come accordo per la consegna di cocaina con pagamento posteriore; ha altresì giudicato legittima la valutazione negativa dei precedenti ai fini del diniego delle attenuanti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). Sentenza resa il 26/10/2022.
Norme richiamate
Norma che punisce il traffico e la detenzione di stupefacenti; è la fattispecie contestata all'imputato.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla necessità di enunciare il motivo di ricorso nei termini necessari alla decisione; disciplina formale dell'atto di impugnazione.
artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
Prevedono i requisiti di motivazione degli atti processuali e le conseguenze per la mancanza di adeguata deduzione dei motivi: la mancata specificazione delle ragioni di fatto e di diritto può determinare l'inammissibilità.
Prevede la condanna alle spese e a somme in favore della cassa delle ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa; applicata per comminare la sanzione di euro 3.000.
Giurisprudenza: Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013 (Leonardo)
Precedente richiamato per confermare il principio secondo cui l'impugnazione deve confrontarsi puntualmente con la motivazione del provvedimento impugnato, a pena di inammissibilità.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla valutazione dei profili di colpa che giustificano l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p.; conferma i criteri di valutazione della colpa nella presentazione del ricorso.
Massime di principio
- In cassazione il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente e puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera ripetizione di censure senza indicare dove e perché la motivazione sarebbe viziata rende il ricorso inammissibile.
- Quando il giudice di merito motiva di aver valutato e disatteso elementi difensivi (es. conversazioni intercettate), il rimedio in cassazione non può limitarsi a chiedere una diversa valutazione dei fatti: è necessario dimostrare un vizio di diritto o di motivazione specifico.
- Le questioni di fatto complesse (identificazione del detentore, disponibilità economica) possono essere risolte dalla logica delle prove indirette e dalle conversazioni, e la Corte di legittimità tende a non sostituirsi al giudice del merito se la motivazione è congrua.
- La richiesta di attenuanti generiche è soggetta alla valutazione del giudice di merito; per impugnare il rigetto occorre evidenziare errori nella motivazione o violazioni di legge, non solo disaccordo sulla valutazione dei precedenti.
- Il difensore deve formulare motivi di impugnazione chiari e specifici, indicando passi della sentenza e ragioni di diritto e di fatto contestate; in caso contrario si rischiano condanne alle spese e sanzioni ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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