Cassazione Civile, Ordinanza n. 35547/2022 del 02/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU relativo all'annualità 2011, emesso dal Comune su fabbricati e terreni. In primo grado la contribuente otteneva un accoglimento solo parziale: veniva disposto il ricalcolo dell'imposta limitatamente ai fabbricati, mentre per i terreni la pretesa era contestata. In appello il Comune risultava soccombente davanti alla CTR Molise. Nel ricorso per cassazione il Comune deduceva, con due motivi, che: (1) la CTR aveva violato l'art. 112 c.p.c. perché si era pronunciata sulla classificazione catastale dei fabbricati nonostante, su tale punto, si fosse formato giudicato interno, essendo la contribuente rimasta contumace in appello e avendo il Comune impugnato solo la parte della sentenza relativa ai terreni; (2) la CTR aveva erroneamente applicato l'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992, ritenendo insufficiente la motivazione dell'avviso fondato su un'unica comparazione con un terreno similare, mentre l'atto richiamato era stato riprodotto nel suo contenuto essenziale e quindi la motivazione doveva ritenersi adeguata.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Sul primo ha affermato che, non essendo stata proposta alcuna doglianza in appello dalla contribuente sulla classificazione catastale dei fabbricati e avendo il Comune impugnato solo la statuizione sfavorevole sui terreni, si era formato giudicato interno sulla parte relativa ai fabbricati; la CTR, pronunciandosi comunque su tale profilo, ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Sul secondo ha richiamato il principio secondo cui, in materia di rettifica di valore di immobili mediante comparazione con beni simili, l'avviso è sufficientemente motivato se riproduce il contenuto essenziale dell'atto assunto a parametro, così da rendere intelligibile il criterio usato. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in differente composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; il giudice di appello non può decidere su capi della sentenza di primo grado non devoluti e coperti da giudicato interno
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
è il vizio processuale dedotto per la violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
è il vizio denunciato per l'asserita falsa applicazione della norma sostanziale in tema di determinazione della base imponibile
richiamato per ribadire che l'onere della prova grava sulla parte che intende contestare o sostenere un fatto costitutivo rilevante ai fini della pretesa tributaria
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992
la motivazione dell'avviso di liquidazione fondato su comparazione con beni simili è adeguata se contiene la riproduzione del contenuto essenziale dell'atto utilizzato come parametro di riferimento
menzionato per la proposta del relatore e la regolare costituzione del contraddittorio
Sez. 5, Sentenza n. 3388 del 06/02/2019
richiamata come precedente conforme sulla sufficienza motivazionale dell'avviso che riporti il contenuto essenziale dell'atto comparativo
Massime di principio
- Si forma giudicato interno sul capo di sentenza non impugnato o non devoluto in appello; il giudice dell'impugnazione non può estendere il proprio decisum a tale capo senza violare l'art. 112 c.p.c.
- L'avviso di accertamento o di liquidazione fondato su comparazione con immobili similari è adeguatamente motivato quando riproduce gli elementi essenziali dell'atto assunto a parametro, in modo da consentire al destinatario di comprendere il criterio di rettifica adottato.
- In materia tributaria, la contestazione della base imponibile e della qualificazione del bene richiede la verifica del corretto riparto dell'onere della prova e della devoluzione delle questioni nei gradi di merito.
- Quando la Corte di cassazione accoglie ricorsi che investono vizi processuali e di diritto sostanziale, la cassazione con rinvio impone al giudice di merito di riesaminare la controversia attenendosi ai principi affermati.
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