Cassazione Penale, Sentenza n. 33588/2024 del 04/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che, accogliendo l'appello della Procura, aveva sostituito la misura dell'obbligo di dimora con la misura degli arresti domiciliari. La Procura aveva inizialmente chiesto l'aggravamento per presunta trasgressione delle prescrizioni (art. 276 c.p.p.), poi in sede di appello ha invocato l'aggravamento per mutamento delle esigenze cautelari (art. 299, comma 4 c.p.p.) in relazione al nuovo reato di detenzione e cessione di stupefacenti e al ritrovamento di 54 grammi di hashish e di un bilancino. Il ricorrente censura violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che il Tribunale del riesame abbia ricostruito ex novo il quadro cautelare e abbia sostituito la misura senza rispettare la competenza funzionale e le valutazioni già compiute dal G.I.P.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto il ragionamento del Tribunale del riesame: pur non essendo dimostrata la trasgressione delle prescrizioni ai sensi dell'art. 276 c.p.p., sussisteva comunque l'aggravamento delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 299 c.p.p. per il comportamento del ricorrente (commessa nuovamente la fattispecie prevista dall'art. 73 d.P.R. 309/90 mentre era sottoposto a misura), giustificando la sostituzione in peius dell'obbligo di dimora con gli arresti domiciliari. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e rimessione alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 del Regolamento di esecuzione del codice di procedura penale.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'aggravamento della misura cautelare per violazione delle prescrizioni. Nel caso è stato rilevato che non era dimostrata alcuna trasgressione delle prescrizioni dell'obbligo di dimora, per cui l'art. 276 non poteva giustificare l'aggravamento richiesto.
art. 299, comma 4, cod. proc. pen.
Consente la modifica o sostituzione della misura cautelare per sopravvenute esigenze cautelari. La Corte ha confermato che il Tribunale del riesame ha correttamente applicato questa disposizione perché il nuovo fatto criminoso commesso dall'indagato mentre era sottoposto a misura ha dimostrato l'aggravamento delle esigenze cautelari.
Norma sostanziale relativa a delitti in materia di stupefacenti; la commissione di tale reato mentre l'indagato era sottoposto a misura è stata valutata come indicativa di pericolosità e di una tendenziale propensione a delinquere, elemento rilevante per l'aggravamento cautelare.
art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen. (Regolamento di esecuzione)
Rimessa alla Cancelleria l'esecuzione degli adempimenti conseguenti alla pronuncia; norma di carattere esecutivo/amministrativo richiamata nella sentenza per i conseguenti adempimenti.
Giurisprudenza: Sez. F, n. 33478 del 18/08/2009 (Casanova, Rv. 245184)
Precedente richiamato per il principio secondo cui precedenti giudiziari o contestazioni in altro procedimento possono configurare un aggravamento delle esigenze cautelari e giustificare la sostituzione della misura anche indipendentemente dal comportamento specifico rispetto alla cautela vigente.
Massime di principio
- La sostituzione o l'inasprimento di una misura cautelare può essere disposto non solo in base alla trasgressione diretta delle prescrizioni (art. 276 c.p.p.), ma anche in ragione di un mutamento delle esigenze cautelari (art. 299 c.p.p.) determinato da nuovi fatti sopravvenuti.
- Il giudice del riesame è legittimato a riconsiderare il quadro cautelare alla luce delle modificazioni fattuali e processuali intervenute e può disporre una misura più grave se emergono elementi di pericolosità non valutati o non presenti al momento dell'applicazione della misura iniziale.
- La commissione di un nuovo reato mentre l'indagato è sottoposto a misura non custodiale rappresenta un elemento probante importante per l'aggravamento della misura, anche se non sussiste una violazione formale delle prescrizioni imposte.
- I precedenti giudiziari o contestazioni pendenti in altri procedimenti possono integrare l'insieme probatorio che giustifica l'inasprimento cautelare.
- Dal punto di vista procedurale, il cambiamento della motivazione della richiesta (es. da violazione della misura a sopravvenute esigenze cautelari) non impedisce al giudice di valutare e decidere sulla base della normativa applicabile, purché la decisione sia adeguatamente motivata e fondata su fatti nuovi o rilevanti.
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