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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26666/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha convertito il ricorso in reclamo ex art. 410-bis c.p.p. e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Siena per il giudizio sul reclamo. Non ha esaminato nel merito i tre motivi dedotti contro l'ordinanza di archiviazione.

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (persona offesa)

La controversia

Nel procedimento iscritto contro ignoti per il delitto di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico, le persone offese avevano formulato opposizione alla richiesta di archiviazione. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siena ha però disposto l'archiviazione. Contro tale ordinanza le persone offese hanno proposto ricorso per cassazione articolando tre censure: 1) violazione di legge penale e vizio di motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto; 2) violazione degli artt. 409 e 410 c.p.p. e vizio di motivazione in relazione al rigetto di richieste istruttorie; 3) violazione di legge penale con riferimento alla ritenuta prescrizione del reato. La Corte rileva tuttavia che, dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017, il provvedimento di archiviazione non è più impugnabile con ricorso per cassazione, essendo esperibile soltanto il reclamo al Tribunale ai sensi dell'art. 410-bis c.p.p.; perciò riqualifica l'atto.

Norme richiamate

  • art. 479 c.p.

    indica il reato per il quale era stato iscritto il procedimento contro ignoti, oggetto dell'archiviazione

  • art. 409 c.p.p.

    richiamato nei motivi di ricorso per censurare il rigetto delle richieste istruttorie

  • art. 410 c.p.p.

    richiamato nei motivi di ricorso per censurare il rigetto delle richieste istruttorie in sede di opposizione all'archiviazione

  • art. 410-bis c.p.p.

    indicato come unico rimedio esperibile avverso il provvedimento di archiviazione dopo la riforma del 2017; il ricorso è stato riqualificato come reclamo

  • legge n. 103 del 2017

    ha modificato il sistema delle impugnazioni avverso l'archiviazione, escludendo il ricorso per cassazione e introducendo il reclamo al Tribunale

Massime di principio

  • Dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017, il provvedimento di archiviazione non è più impugnabile con ricorso per cassazione.
  • Avverso l'ordinanza di archiviazione il rimedio esperibile è il reclamo al Tribunale ai sensi dell'art. 410-bis c.p.p.
  • Quando sia proposto un ricorso per cassazione contro un'archiviazione, la Corte può riqualificarlo come reclamo e disporre la trasmissione degli atti al giudice competente.
  • La Corte non entra nel merito dei motivi di ricorso quando rileva l'errore sul mezzo di impugnazione e procede alla conversione dell'atto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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