Sentenza n. 3118/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di diniego della concessione della cittadinanza italiana per precedente penale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'interessato aveva impugnato il diniego della cittadinanza italiana adottato il 29 settembre 2021, relativo all'istanza presentata il 28 luglio 2016 ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il diniego era fondato su una condanna ex art. 444 c.p.p., pronunciata nel 2000 per rapina e lesioni, con pena sospesa condizionalmente. L'Amministrazione aveva ritenuto il fatto indicativo di una carente assimilazione dei valori della civile convivenza e di un'insufficiente integrazione sociale. Il ricorrente aveva dedotto che il reato era stato dichiarato estinto nel 2006 ai sensi degli artt. 445 e 676 c.p.p., sostenendo che una condanna estinta non potesse essere valorizzata ai fini del diniego o che, comunque, l'estinzione fosse equipollente alla riabilitazione. Aveva inoltre evidenziato il proprio stabile radicamento familiare, lavorativo e sociale in Italia. In appello ha riproposto tali censure e ha lamentato un errore di fatto del TAR, che aveva collocato il reato a quattro anni anziché a circa sedici anni prima della domanda di cittadinanza.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR Lazio. L'errore temporale commesso dal primo giudice non ha inciso sulla valutazione sostanziale, né ha alterato la base istruttoria del diniego, poiché è rimasta ferma la considerazione della gravità e della significatività del fatto ai fini del giudizio di affidabilità. Il Collegio ha escluso l'equiparazione tra estinzione del reato e riabilitazione: la riabilitazione ex artt. 178 e seguenti c.p. presuppone una valutazione complessiva e positiva della condotta del condannato, mentre l'estinzione ex artt. 445 e 460 c.p.p. ha natura speciale e premiale, collegata all'adesione a riti alternativi, e determina la cessazione degli effetti penali della condanna previa pronuncia del giudice dell'esecuzione. La cessazione degli effetti penali non impedisce tuttavia all'Amministrazione di considerare il fatto storico in sede amministrativa, nell'ambito del distinto e autonomo giudizio sull'integrazione civile e sull'affidabilità del richiedente. In materia di cittadinanza l'Amministrazione dispone di ampia discrezionalità e può valutare complessivamente la personalità, la condotta di vita, i fatti penalmente rilevanti e i profili di prevenzione e pericolosità sociale. Nel caso concreto, la gravità e la concludenza del reato di rapina e lesioni, pur risalente, sono state ritenute idonee a sostenere il giudizio negativo. Il sindacato giurisdizionale resta limitato al controllo estrinseco di logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione; non essendo emersi vizi istruttori o manifeste incongruenze, il diniego è stato confermato. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
concessione della cittadinanza italiana
La concessione della cittadinanza rientra in una valutazione amministrativa ampia e discrezionale, riferita all'affidabilità, all'integrazione civile e alla complessiva personalità del richiedente.
condanna pronunciata dal Tribunale di Bergamo
La condanna patteggiata costituisce il fatto storico penalmente rilevante valutabile dall'Amministrazione nell'ambito del procedimento di cittadinanza.
L'estinzione produce la cessazione degli effetti penali della condanna, ma non elimina il fatto storico né ne impedisce la valutazione autonoma in sede amministrativa.
La riabilitazione ha carattere generale e presuppone una valutazione complessiva e positiva della condotta del condannato; non è equiparabile all'estinzione del reato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi
Costituisce la base normativa richiamata per disporre l'oscuramento dei dati identificativi dell'appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
È richiamato quale ulteriore fondamento per la tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati.
Massime di principio
- L'estinzione del reato ai sensi degli artt. 445 e 460 c.p.p. non è equiparabile alla riabilitazione prevista dagli artt. 178 e seguenti c.p.; la prima ha natura speciale e premiale e determina la cessazione degli effetti penali, mentre la seconda presuppone una valutazione complessiva e positiva della condotta del condannato.
- La cessazione degli effetti penali derivante dall'estinzione del reato non impedisce all'Amministrazione di valutare il fatto storico in un procedimento amministrativo, quando tale fatto sia rilevante per un autonomo giudizio di integrazione, affidabilità o pericolosità sociale.
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana, l'Amministrazione può fondare il giudizio negativo non soltanto sull'esistenza di condanne non estinte, ma sulla valutazione complessiva della personalità e della condotta di vita del richiedente, comprendendo anche fatti penalmente rilevanti i cui effetti penali siano cessati.
- La valutazione amministrativa sull'affidabilità e sull'integrazione del richiedente la cittadinanza è sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti del controllo estrinseco di logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione; in assenza di vizi istruttori o manifeste incongruenze, il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell'Amministrazione.
- Un errore materiale o temporale contenuto nella sentenza di primo grado non determina la riforma della decisione quando non incide sulla valutazione di merito, non altera la base istruttoria e non compromette la correttezza della ratio decidendi.
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