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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30384/2023 del 02/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (beneficiari testamentari)

La controversia

La controversia nasce da una successione ereditaria: il coniuge superstite della defunta conveniva in giudizio i cognati chiedendo la nullità del testamento della moglie e la riduzione di vari atti dispositivi compiuti dalla testatrice in favore della sorella, tra cui un trasferimento immobiliare, un atto di divisione di un immobile, somme di denaro e titoli, che l'attore assumeva simulati e in realtà dissimulanti donazioni lesive della quota di legittima. I giudici di merito avevano però qualificato la disposizione testamentaria a favore del ricorrente come legato in sostituzione di legittima avente ad oggetto l'usufrutto su beni immobili, ritenendo necessaria una rinuncia espressa in forma scritta per poter chiedere la legittima, e avevano ritenuto che l'azione di riduzione non equivalga a rinuncia al legato. Con il ricorso per cassazione il legittimario ha dedotto: 1) violazione degli artt. 551, 649 e 1350 n. 5 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso che la domanda giudiziale di riduzione integrasse una rinuncia sufficientemente espressa al legato in sostituzione di legittima, e che fosse necessario un formale atto scritto; 2) violazione degli artt. 1414 e 809 c.c., censurando il diniego di interesse ad agire sulle domande di simulazione e nullità delle attribuzioni inter vivos, assunto dalla Corte territoriale per il preteso mancato previo abbandono del legato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato e in parte inammissibile il primo motivo, confermando che, quando il legato in sostituzione di legittima ha ad oggetto beni immobili, la rinuncia al legato deve rivestire la forma scritta ex art. 1350 n. 5 c.c., trattandosi di atto dismissivo di un bene già acquisito al patrimonio del legatario; ha inoltre ribadito che la proposizione dell'azione di riduzione non vale come rinuncia al legato, perché la volontà del legittimario potrebbe essere duplice, ossia mantenere il legato e conseguire anche la legittima. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito/inammissibile per carenza di interesse, poiché, in difetto di rinuncia al legato sostitutivo, il ricorrente non aveva interesse a contestare le disposizioni inter vivos che assumeva lesive della legittima. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese e dato atto dell'obbligo di ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 551 c.c.

    disciplina il legato in sostituzione di legittima; il legittimario che lo abbia ricevuto deve rinunciarvi in forma valida per poter pretendere la quota di riserva.

  • art. 649 c.c.

    il legato si acquista automaticamente; la facoltà di rinuncia non esclude l'acquisto, ma opera come scelta alternativa del beneficiario.

  • art. 1350, n. 5, c.c.

    la rinuncia al legato avente ad oggetto beni immobili deve essere fatta per iscritto, perché integra un atto di disposizione di diritti reali su beni immobili.

  • art. 1414 c.c.

    richiamato con riferimento alla domanda di simulazione degli atti inter vivos.

  • art. 809 c.c.

    richiamato con riferimento alla possibile qualificazione delle attribuzioni inter vivos come donazioni indirette o simulate.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    presuppone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • Cass. Sez. U, n. 7098/2011

    richiamata come precedente conforme sul principio per cui la rinuncia al legato in sostituzione di legittima avente ad oggetto immobili deve essere scritta.

  • Cass. n. 13530/2022

    richiamata per ribadire che l'azione di riduzione non equivale di per sé a rinuncia al legato, potendo il legittimario perseguire un duplice intento.

  • Cass. n. 10605/2013

    richiamata sul principio che l'interpretazione della citazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se motivata in modo logico e adeguato.

Massime di principio

  • Nel legato in sostituzione di legittima avente ad oggetto beni immobili, la rinuncia del beneficiario deve essere espressa con forma scritta, in quanto comporta la dismissione di diritti già entrati nel suo patrimonio.
  • L'acquisto del legato è automatico; la facoltà di rinuncia non impedisce l'acquisto, ma condiziona risolutivamente il regime sostitutivo della legittima.
  • La proposizione dell'azione di riduzione, da sola, non integra rinuncia al legato in sostituzione di legittima, perché non esclude che il legittimario voglia cumulare il legato e la quota di riserva.
  • Se il legittimario non ha validamente rinunciato al legato sostitutivo, difetta l'interesse ad agire per far valere l'inefficacia o la simulazione di disposizioni inter vivos che assumerebbe lesive della legittima.
  • L'interpretazione dell'atto di citazione e della volontà processuale della parte è accertamento di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione logica e coerente.

Come è indicizzato

MaterieLegatoImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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