Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 07640/2025 del 25/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello deducendo, in sintesi, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; inoltre ha contestato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 3, c.p., nonché la valutazione della recidiva e il trattamento sanzionatorio. La Corte rileva che il primo motivo era manifestamente infondato e, comunque, non dedotto nei motivi di appello. Le ulteriori doglianze sono ritenute manifestamente infondate e, soprattutto, generiche perché meramente reiterative di censure già prospettate in appello e già esaminate con motivazione congrua e immune da vizi logici.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La mancata applicazione della particolare tenuità del fatto è stata reputata motivo manifestamente infondato e, in ogni caso, non deducibile per la prima volta in cassazione se non prospettato in appello.

  • art. 62, comma 1, n. 3, c.p.

    La doglianza sull'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è stata ritenuta manifestamente infondata e generica.

  • art. 616 c.p.p.

    La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non può essere validamente dedotta per la prima volta una questione, come l'art. 131-bis c.p., che non sia stata proposta nei motivi di appello, salvo specifiche ipotesi non emergenti nel caso esaminato.
  • Le censure in cassazione che si limitano a riprodurre in modo sostanzialmente identico i motivi di appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, sono generiche e inammissibili.
  • La motivazione di appello che affronti in modo congruo e логicamente coerente le questioni dedotte non è rivalutabile in cassazione se il ricorso non evidenzia specifici vizi di legittimità.
  • La manifesta infondatezza di singoli motivi, unita alla loro genericità, giustifica la declaratoria di inammissibilità del ricorso e l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoRecidiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.