Cassazione Penale, Ordinanza n. 07640/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello deducendo, in sintesi, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; inoltre ha contestato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 3, c.p., nonché la valutazione della recidiva e il trattamento sanzionatorio. La Corte rileva che il primo motivo era manifestamente infondato e, comunque, non dedotto nei motivi di appello. Le ulteriori doglianze sono ritenute manifestamente infondate e, soprattutto, generiche perché meramente reiterative di censure già prospettate in appello e già esaminate con motivazione congrua e immune da vizi logici.
Norme richiamate
La mancata applicazione della particolare tenuità del fatto è stata reputata motivo manifestamente infondato e, in ogni caso, non deducibile per la prima volta in cassazione se non prospettato in appello.
La doglianza sull'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è stata ritenuta manifestamente infondata e generica.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non può essere validamente dedotta per la prima volta una questione, come l'art. 131-bis c.p., che non sia stata proposta nei motivi di appello, salvo specifiche ipotesi non emergenti nel caso esaminato.
- Le censure in cassazione che si limitano a riprodurre in modo sostanzialmente identico i motivi di appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, sono generiche e inammissibili.
- La motivazione di appello che affronti in modo congruo e логicamente coerente le questioni dedotte non è rivalutabile in cassazione se il ricorso non evidenzia specifici vizi di legittimità.
- La manifesta infondatezza di singoli motivi, unita alla loro genericità, giustifica la declaratoria di inammissibilità del ricorso e l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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