Cassazione Penale, Sentenza n. 25044/2024 del 25/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 216, comma 1, n.1 legge fall.), sollevando sei censure principali: 1) violazione degli artt. 521-522 c.p.p. per presunto mutamento della contestazione (ruolo dell'imputato: amministratore di fatto vs liquidatore); 2) carenza e contraddittorietà della motivazione rispetto al principio della prova oltre ogni ragionevole dubbio e mancanza di elementi per provare gli elementi della bancarotta fraudolenta (vendita beni e cessione leasing alla società della figlia); 3) illegittimità della condanna per mancata acquisizione integrale della sentenza di fallimento (presente solo l'estratto); 4) errata qualificazione del fatto come bancarotta fraudolenta invece che come bancarotta semplice per imprudenza (art. 217); 5) vizio nella determinazione della pena e mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; 6) mancata applicazione delle pene sostitutive ex art. 545-bis c.p.p. anche in relazione alla riforma d.lgs. 150/2022 (regime transitorio).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che non vi sia stato un mutamento pregiudizievole dell'imputazione (richiamata la giurisprudenza delle Sezioni Unite sul tema), che le operazioni contestate (cessione del leasing e vendita di macchinari/attrezzature alla società amministrata dalla figlia) costituiscono atti distrattivi con vantaggio per la cessionaria e senza adeguata contropartita, e che da ciò si desumeva il dolo. Ha ritenuto inoltre irrilevante la circostanza che la curatela potesse o meno esercitare il riscatto: il trasferimento, in presenza di rilevanti esborsi già sostenuti dal cedente e di assenza di adeguato corrispettivo, integra la fattispecie distrattiva. Sul punto relativo alla sentenza di fallimento la Corte ha considerato non decisivo che sia stato prodotto solo l'estratto. Ha escluso la derubricazione a bancarotta semplice e ha dichiarato congrua la motivazione sulla pena e il rigetto delle attenuanti. Infine ha precisato che l'omessa proposta dal giudice di misure sostitutive non determina nullità quando sia implicita la valutazione di insussistenza dei presupposti e che, in rito cartolare, è onere dell'imputato chiedere espressamente il subprocedimento di conversione. Conseguenza pratica: condanna di primo grado confermata (pena di 3 anni e mesi di reclusione e pene accessorie fallimentari per 4 anni).
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 1 legge fallimentare
art. 216 comma 1, n. 1 legge fall.
La Corte ha ritenuto sussistente la bancarotta fraudolenta patrimoniale: le cessioni (leasing e vendita beni) hanno determinato la perdita di valore per la fallita senza adeguata contropartita e con vantaggio per la società collegata, elemento indicativo della natura distrattiva e del dolo.
art. 217 legge fallimentare (bancarotta semplice)
art. 217, comma 3 (e richiamo all'art. 217 comma 1 n.2 nel ricorso)
La Corte ha escluso la riqualificazione in bancarotta semplice per imprudenza: le operazioni hanno comportato un rilevante impegno economico senza vantaggi proporzionati e pertanto rientrano nella fattispecie più grave di bancarotta fraudolenta.
artt.521 e 522 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione all'accusa mutata: la Corte ha applicato il principio giurisprudenziale secondo cui il mutamento è rilevante solo se radicale e pregiudizievole per la difesa; nel caso concreto la diversa qualificazione del ruolo (amministratore di fatto vs formalmente liquidatore) non ha alterato l'oggetto della contestazione e non ha inciso sui diritti di difesa.
art. 192 e art. 533, comma 1, c.p.p.
art. 192, 533 comma 1 cod. proc. pen.
Richiamati rispetto all'acquisizione della sentenza di fallimento: la Corte ha ritenuto il motivo generico e non concludente; la presenza dell'estratto trasmesso è stata considerata processualmente sufficiente nel contesto del fascicolo penale.
Citato nel motivo relativo alla qualificazione soggettiva; la Corte non ha ritenuto che vi fossero profili tali da scalfire la ricostruzione del dolo o della posizione soggettiva dell'imputato così come delineata nei gradi di merito.
art.545 bis cod. pen. (cod. proc. pen.)
La Corte ha affermato che l'omessa formulazione, immediatamente dopo il dispositivo, dell'avviso previsto dall'art. 545-bis non comporta nullità quando il giudice abbia implicitamente valutato l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della pena sostitutiva; inoltre, in rito cartolare l'onere di chiedere il subprocedimento di conversione grava sull'imputato.
art. 53 legge n. 689/1981
Richiamata in relazione alla possibilità di pene sostitutive; la Corte ha richiamato il necessario esercizio di richiesta da parte dell'imputato e la discrezionalità del giudice.
d.lgs. 150/2022 (art. 95 transitorio)
d. Igs. 150/2022; art. 95 d.lgs. n. 150/2022
Riforma richiamata dal ricorrente in tema di regime transitorio delle pene sostitutive: la Corte ha ritenuto che la disciplina non obblighi il giudice a proporre d'ufficio la misura sostitutiva e che la domanda in appello sia necessaria per attivare il relativo accertamento.
art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato con riferimento all'inammissibilità di censure nuove in Cassazione: la Corte ha dichiarato inedita e quindi inammissibile la questione sulla valutazione della pena se non prospettata nei gradi precedenti.
Ordinanza/giurisprudenza Sezioni Unite n. 36551/2010 (Carelli)
Sezioni Unite, pronuncia n. 36551 del 15/7/2010, Carelli, Rv. 248051
Principio richiamato: il mutamento della contestazione è rilevante solo se la trasformazione del fatto è radicale e pregiudica la difesa; conta la concreta possibilità per l'imputato di difendersi sull'oggetto che poi il giudice accerta.
Massime di principio
- Il mutamento formale del ruolo attribuito all'imputato (es. amministratore di fatto vs liquidatore) non configura per sé violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza se l'oggetto materiale dell'accusa (le condotte distrattive) resta sostanzialmente lo stesso e la difesa ha potuto confrontarsi concretamente sui fatti.
- La cessione di un contratto di leasing o la vendita di beni a società collegate può integrare bancarotta fraudolenta se la cessione determina la perdita patrimoniale della fallita senza adeguata contropartita e a vantaggio ingiustificato del cessionario, anche se la curatela avrebbe teoricamente potuto riscattare il bene.
- Il fatto che il cedente abbia già sostenuto rilevanti esborsi (es. maxi rata iniziale e rate corrisposte) conferisce valore economico al contratto di leasing; la cessione sostanzialmente gratuita o non remunerata può essere considerata distrattiva.
- La semplice difficoltà o onerosità nel proseguire il rapporto contrattuale (es. rate non più sostenibili) non esclude automaticamente la natura distrattiva della cessione se manca una giusta ed adeguata controprestazione.
- La presenza nel fascicolo penale di un estratto della sentenza di fallimento può essere processualmente rilevante; la Corte valuta la sufficienza della documentazione in base al contesto e all'effettiva esigenza probatoria.
- In sede di appello cartolare l'onere di chiedere espressamente l'applicazione o la conversione in pena sostitutiva grava sull'imputato; l'omessa proposta del giudice non determina di per sé nullità quando sia implicita la valutazione sull'insussistenza dei presupposti.
- Le doglianze generiche o prive di specificità probatoria in Cassazione sono generalmente inammissibili o inefficaci; le censure devono indicare con precisione il vizio di diritto o di motivazione.
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