Cassazione Penale, Sentenza n. 13757/2022 del 11/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Personeni impugnava la sentenza della Corte d'appello di Brescia (17/05/2016) che, riformando la sentenza del Tribunale di Bergamo (10/11/2014) che lo aveva assolto con rito abbreviato, lo aveva condannato per omissione di soccorso e fuga (art. 189, commi 6 e 7, d.lgs. 285/1992) per fatti del 24/09/2009. Il ricorrente deduceva tre motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello (senza sentire nuovamente teste rilevanti); 2) omessa pronunzia e difetto di motivazione sulla richiesta difensiva subordinata di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria; 3) eccezione che i reati fossero prescritti alla data del 24/03/2017.
La decisione
La Corte di Cassazione (04/11/2021) ha rilevato d'ufficio l'intervenuta causa estintiva dei reati per maturata prescrizione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., declarando che il termine massimo di prescrizione era spirato. Perciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Il Collegio ha ritenuto superfluo approfondire le censure del ricorrente (nullità, vizio di motivazione, richiesta di rinnovazione istruttoria, richiesta di sostituzione della pena) in presenza della causa estintiva; non sono state invece ritenute sussistenti le condizioni per un'assoluzione di merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Norme richiamate
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 189, commi 6 e 7
non specificate nel testo
norma che disciplina i reati di omissione di soccorso e 'fuga' in caso di incidente stradale; costituisce il titolo di reato contestato in primo e secondo grado
codice di procedura penale, art. 129, comma 1
non specificata nel testo
consente alla Corte di dichiarare la non punibilità quando sia intervenuta una causa estintiva del reato (qui la prescrizione) anche se la causa è maturata dopo la sentenza impugnata; la Corte l'ha applicata per rilevare d'ufficio la prescrizione e dichiarare estinti i reati
codice di procedura penale, art. 129, comma 2
non specificata nel testo
prevede l'ipotesi di pronuncia assolutoria di merito in caso di certe e manifeste ragioni che impongano l'assoluzione; la Corte ha ritenuto che non ricorressero le condizioni per adottare tale pronuncia e quindi ha preferito l'annullamento senza rinvio
codice di procedura penale, art. 546, comma 2
non specificata nel testo
norma procedurale che consente la firma del provvedimento da parte del consigliere più anziano in caso di impedimento del presidente; applicata per la sottoscrizione del provvedimento
Massime di principio
- Se, durante l'impugnazione o anche successivamente, matura una causa estintiva del reato (ad es. prescrizione), la Corte di legittimità può rilevarla d'ufficio e dichiarare la non punibilità senza rinviare il processo al giudice di merito.
- La sussistenza di una causa estintiva rende irrilevanti, ai fini della decisione di cassazione, molte nullità o vizi processuali che altrimenti imporrebbero il rinvio, perché l'immediata applicabilità della causa estintiva prevale sull'ordine di rimessione.
- L'annullamento senza rinvio per prescrizione non equivale a un'assoluzione di merito; la Corte valuta separatamente se ricorrono le condizioni per pronunciare un'assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2; in assenza di condizioni certe, si annulla senza rinvio.
- Le eccezioni difensive relative alla rinnovazione dell'istruttoria o a richieste sostitutive di pena diventano in pratica ininfluenti se la prescrizione è intervenuta; tuttavia è importante prospettarle tempestivamente perché possono incidere sulla decisione se la causa estintiva non sussiste.
- Difensori e parti devono monitorare i termini di prescrizione e chiedere, se opportuno, la declaratoria di estinzione del reato in ogni stato del processo, perché può determinare la chiusura del procedimento senza ulteriori accertamenti di merito.
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