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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15338/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna per minaccia aggravata e per una contravvenzione in materia di armi. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizi del giudizio di responsabilità in relazione al reato di minaccia, sostenendo in sostanza una diversa lettura delle prove e contestando la configurabilità del fatto, cioè il fatto che la persona offesa avesse realmente percepito l'atteggiamento minatorio. Con il secondo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. con riferimento alla contravvenzione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto applicarla.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché mirava, in sostanza, a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio e dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione adeguata e logica. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, osservando che la Corte di appello aveva escluso la particolare tenuità del fatto con una motivazione effettiva e coerente, valorizzando il tenore delle espressioni usate, l'uso intimidatorio di una catena di ferro e la personalità negativa dell'imputato, gravato da precedenti per reati contro la persona. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 612, comma 2, c.p.

    La condanna confermata riguarda la minaccia aggravata; la Corte ribadisce che la configurabilità del reato, se sorretta da motivazione adeguata del giudice di merito, non può essere rimessa in discussione mediante una diversa lettura delle prove in cassazione.

  • art. 339 c.p.

    Richiamato come aggravante del reato di minaccia contestato e confermato in appello.

  • art. 61 n. 2 c.p.

    Richiamato quale circostanza aggravante contestata insieme al reato in materia di armi.

  • art. 4 l. n. 110/1975

    Richiamato come contravvenzione in materia di armi oggetto di conferma della condanna.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e unitaria delle peculiarità concrete, delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; nel caso concreto è stata correttamente esclusa.

  • art. 133, primo comma, c.p.

    È il parametro richiamato per valutare la tenuità del fatto ai fini dell'art. 131-bis c.p.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è preclusa una rilettura autonoma del materiale probatorio e dei fatti storici posti a fondamento della decisione di merito; il ricorrente non può ottenere una nuova valutazione delle prove sotto forma di censura di legittimità.
  • Quando la sentenza di merito offre una motivazione adeguata, coerente e non illogica sulla percezione della minaccia da parte della persona offesa, la configurabilità del delitto di minaccia non può essere rimessa in discussione in cassazione mediante mere doglianze fattuali.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva di tutte le circostanze concrete, incluse le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l'entità del danno o del pericolo, secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
  • La personalità dell'imputato e i suoi precedenti penali possono essere valorizzati, insieme agli altri elementi concreti del fatto, per escludere la particolare tenuità.
  • Il ricorso che si limiti a contrapporre una diversa interpretazione delle risultanze processuali senza evidenziare reali vizi logici o giuridici della motivazione è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieMinacceParticolare tenuità del fattoImpugnazioniArmi
RamiDelitti contro la personaReati contro la fede pubblicaParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

Testo integrale

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