Cassazione Penale, Sentenza n. 5041/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava il decreto con cui la Corte territoriale, quale giudice dell'esecuzione, aveva dichiarato inammissibile la richiesta di declaratoria di non esecutività del titolo ai sensi dell'art.670, comma 1, c.p.p., con riferimento alla sentenza del 25/05/2000 da cui era derivata la procedura R.E.S.A. n.679/2013 e l'ordine di demolizione, deducendo che non le era stato notificato l'avviso di deposito con estratto della sentenza (contumacia). Il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto l'istanza inammissibile per difetto delle condizioni di legge, facendo leva sull'annotazione a margine della sentenza - posta da un funzionario di cancelleria e ritenuta probatoria fino a querela di falso - attestante l'avvenuta notifica dell'estratto contumaciale in data 22/06/2000. In cassazione la Lucci ha dedotto, fra l'altro, violazione del diritto al contraddittorio (il decreto era stato adottato 'de plano'), errata allocazione dell'onere probatorio e insufficienza dell'annotazione marginale a sostituire la verifica degli originali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (assorbente) e ha annullato il decreto impugnato con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, per un nuovo giudizio. La Corte ha ricordato che il decreto di inammissibilità ex art.666 c.p.p., comma 2, può essere adottato solo nelle ipotesi di manifesta infondatezza o mera riproposizione; quando l'esame richiede valutazioni probatorie o interpretative (come la verifica della ritualità della notifica e il valore dell'annotazione marginale) bisogna consentire il contraddittorio mediante il procedimento camerale previsto dai commi successivi dell'art.666 c.p.p. Pertanto il provvedimento adottato senza contraddittorio e senza approfondimento era illegittimo e va riesaminato.
Norme richiamate
comma 2 e commi 3 e segg.
Il comma 2 consente il decreto di inammissibilità solo per manifesta infondatezza o mera riproposizione; i commi successivi prevedono il procedimento camerale con contraddittorio quando siano necessarie verifiche non immediatamente riscontrabili.
Consente la declaratoria di non esecutività del titolo, oggetto della istanza della ricorrente; la sua applicazione richiede accertamenti sulla regolarità delle notifiche che possono comportare valutazioni probatorie.
eventuale limiti di riproduzione degli atti in cassazione (richiamato per i limiti dell'impugnazione)
Norma sul limite di riproduzione degli atti in cassazione (menzionata nel testo per i limiti di ammissibilità dell'impugnazione); qui il ricorso era proposto nei limiti consentiti
Massime di principio
- Il decreto di inammissibilità ex art.666, comma 2, c.p.p. può essere adottato solo quando l'istanza sia manifestamente infondata o sia mera riproposizione: se la questione richiede anche una valutazione probatoria o interpretativa, va aperto il contraddittorio camerale.
- Quando la controversia verte sulla regolarità formale di notifiche (es. notifica dell'estratto contumaciale) e sul valore di annotazioni marginali, il giudice non può decidere 'de plano' senza esame degli originali e senza confronto tra le parti: occorre consentire la produzione e la verifica degli atti e il contraddittorio.
- Un'annotazione di cancelleria costituisce prova fino a querela di falso, ma non sempre è sufficiente a chiudere la questione: se sussistono dubbi sulla ritualità della notifica o sulla fondatezza delle contestazioni, il procedimento deve prevedere l'accertamento probatorio.
- L'onere della prova non può essere invertito sommariamente: il giudice deve valutare se la pretesa mancanza di notifica impone l'esibizione degli originali degli atti notificatori e, se sussiste la necessità di valutazioni interpretative, aprire il contraddittorio camerale.
- In situazioni analoghe, il rimedio corretto per la parte che deduce omissioni nella notificazione è chiedere formalmente la verifica degli atti originali e, se il giudice tende a dichiarare l'istanza inammissibile, insistere per il procedimento camerale ex art.666 c.p.p. affinché sia garantito il contraddittorio.
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