Cassazione Penale, Sentenza n. 4520/2022 del 09/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 10/02/2020 che aveva applicato la disciplina della continuazione (art. 671 c.p.p.) a due reati di tentato furto commessi nel giugno 2014, rideterminando la pena in anni 2 di reclusione e euro 450,00 di multa. Il ricorrente contestava l'eccessività dell'aumento di pena per la continuazione, rilevando che si trattava di furti tentati con danni lievi e senza violenza, e denunciava che dal provvedimento non risultava se il giudice avesse applicato la riduzione di un terzo prevista per il rito abbreviato (art. 442 c.p.p.), essenziale quando i reati sono stati giudicati con riti diversi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha rilevato che non è possibile desumere dal provvedimento impugnato se il giudice dell'esecuzione abbia applicato la riduzione di un terzo prevista dall'art. 442, comma 2, c.p.p., che deve essere computata nei casi di continuazione tra riti ordinario e abbreviato e va esplicitata in motivazione (la misura è aritmeticamente predeterminata e non richiede ulteriore giustificazione). Per tale motivo la sentenza è stata annullata e gli atti sono stati rinviati alla Corte d'Appello di Venezia per un nuovo esame in diversa composizione, conformemente ai principi indicati dalla Corte costituzionale (sent. n. 183/2013).
Norme richiamate
Disciplina della continuazione applicata dal giudice dell'esecuzione per unificare e rideterminare le pene di reati commessi in tempi diversi
riduzione di un terzo della pena per il rito abbreviato
Quando la continuazione riguarda reati giudicati con riti diversi, la riduzione di un terzo spetta ai reati giudicati con rito abbreviato; il giudice deve indicare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale è aritmeticamente predeterminata
Riferito alla tentata commissione del reato (delitto tentato) in combinazione con le norme sostanziali del furto
Norma sostanziale sul reato di furto (qui contestato nella forma tentata)
Aggravante del furto (qui contestata nella forma tentata e aggravata in uno dei fatti)
Richiamato nel ricorso come criterio di commisurazione della pena per concorso di reati; la Corte ha verificato la corretta applicazione delle norme sul cumulo/continuazione
Cost. Corte sent. n. 183/2013
Principio secondo cui, in caso di annullamento di ordinanze in materia di continuazione in sede esecutiva, il giudice di rinvio deve essere formato in diversa composizione fisica
Cass. Sez. U, n. 35852 del 22/02/2018 (Cesarano)
Giurisprudenza che conferma l'applicazione della riduzione dell'art. 442, comma 2, c.p.p., esclusivamente ai reati giudicati con rito abbreviato nell'ambito della continuazione tra riti diversi
Cass. Sez. 1, n. 12591 del 13/03/2015 (Reale)
Principio che la riduzione per il rito abbreviato è aritmeticamente predeterminata e non necessita di ampia motivazione sul quantum, ma va esplicitata in motivazione
Massime di principio
- Quando si applica la continuazione tra reati giudicati con riti diversi, la riduzione di un terzo prevista dall'art. 442, comma 2, c.p.p. spetta ai reati giudicati con rito abbreviato e deve risultare esplicitamente computata nel provvedimento.
- La riduzione per il rito abbreviato è aritmeticamente predeterminata: il giudice non deve motivare il quantum della riduzione, ma deve dichiarare di averla applicata; l'omessa indicazione rende il provvedimento viziato e suscettibile di annullamento.
- Se dalla motivazione non è possibile ricostruire l'operazione aritmetica (cioè se la rideterminazione della pena tiene conto o meno delle riduzioni spettanti), la Corte di cassazione annulla e rinvia per nuovo giudizio.
- In caso di annullamento di ordinanze in materia di continuazione in sede esecutiva, il giudice di rinvio deve essere in diversa composizione fisica, secondo il principio costituzionale (Corte cost. n. 183/2013).
- Valutazioni sulla gravità delle condotte, sui danni e sull'eventuale pericolo per la collettività sono rilevanti per la determinazione dell'aumento in caso di continuazione, ma non possono sostituire l'obbligo di computare e dichiarare le riduzioni previste dalla legge.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4451/2022 del 09/02/2022
- Sentenza penale · 9 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4454/2022 del 09/02/2022
- Sentenza penale · 9 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4456/2022 del 09/02/2022
- Sentenza penale · 9 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4458/2022 del 09/02/2022
- Sentenza penale · 9 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4459/2022 del 09/02/2022
- Sentenza penale · 9 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4460/2022 del 09/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →