Cassazione Penale, Ordinanza n. 34556/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputate hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma che, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., aveva applicato la pena di mesi sei di reclusione ed euro trecento di multa in relazione al delitto di tentato furto aggravato. Con il primo e il secondo motivo deducevano l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'insussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato contestato. La Corte ha rilevato che, nel giudizio avverso la sentenza di applicazione della pena, il ricorso è ammesso solo nei casi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e che la censura sulla qualificazione giuridica è proponibile solo quando l'errore sia manifesto dal testo del provvedimento impugnato, non quando il ricorso si risolva in una critica a valutazioni di merito o alla mancata considerazione di elementi fattuali ricavabili dagli atti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo che le doglianze formulate non integrassero un deducibile errore manifesto di qualificazione giuridica ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., ma si traducessero in censure valutative e in richieste di rivalutazione di circostanze di fatto. Conseguentemente ha condannato le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, pronunciando l'inammissibilità senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Norme richiamate
richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti impugnata dalle imputate
consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo nei casi tassativi previsti, tra cui l'erronea qualificazione giuridica del fatto, ma nei limiti dell'errore manifesto ricavabile dal testo del provvedimento
consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso "senza formalità" quando l'impugnazione si risolva in censure non consentite
artt. 110-56-624-625 nn. 4 e 8-bis c.p.
individuano il delitto contestato e la sua qualificazione giuridica come concorso di persone, tentativo e furto aggravato nelle ipotesi richiamate
Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619
precedente richiamato per affermare che la deduzione dell'erronea qualificazione giuridica è ammissibile solo in presenza di errore manifesto, non di meri errori valutativi in diritto
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. il ricorso per cassazione è esperibile solo nei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., sicché non è consentita una impugnazione volta a sollecitare una nuova valutazione del merito.
- L'erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile in cassazione solo quando l'errore risulti manifesto dal capo di imputazione, dalla motivazione sintetica della sentenza e dai motivi di ricorso; non è sufficiente prospettare un diverso apprezzamento delle circostanze di fatto o delle risultanze processuali.
- Nel giudizio avverso il patteggiamento, la doglianza che si presenti formalmente come censura sulla qualificazione giuridica del fatto è inammissibile se, in concreto, mira a contestare valutazioni probatorie o l'omessa considerazione di elementi fattuali.
- Quando il ricorso è inammissibile perché fondato su censure non consentite, la Corte può dichiararlo senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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