Cassazione Penale, Sentenza n. 27684/2022 del 15/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza che lo aveva dichiarato colpevole di furto aggravato di energia elettrica. Denunciava (1) l'erronea applicazione dell'aggravante della "violenza sulle cose" (art. 625, co.1, n.2 c.p. e art.157 c.p.), sostenendo che non vi era stato intervento riparatorio né danno alla cosa tale da integrare violenza, e richiamando un precedente (Cass. rv. 204174); (2) violazione del divieto di mutatio accusationis (art. 521 c.p.p.) e nullità per carenza di motivazione e mancata contestazione preventiva dell'aggravante del mezzo fraudolento, con richiamo anche agli artt.125 co.3, 521 e 522 c.p.p., artt.597, 598, 604 c.p.p., art.6 CEDU e art.11 Cost.; (3) errata interpretazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p. (cose destinate a pubblico servizio), in quanto, secondo il ricorrente, tale aggravante richiederebbe il pregiudizio funzionale del servizio pubblico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati i motivi: (a) non c'è violazione del divieto di immutazione dell'accusa perché l'imputazione descriveva chiaramente il comportamento (allaccio diretto alla rete Enel con cavo e bypass del contatore), il che consentiva al difensore di esercitare il diritto di difesa; la Corte d'appello ha quindi legittimamente riqualificato il fatto come commesso con "mezzo fraudolento"; (b) l'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p. è integrata quando il bene sottratto abbia un nesso funzionale con l'erogazione di un servizio pubblico, senza necessità di dimostrare un danno complessivo alla funzionalità del servizio. La Cassazione ha altresì rilevato che la prescrizione non era intervenuta. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Riferimenti alle aggravanti: (n.2) violenza sulle cose e (n.7) furto su cose destinate a pubblico servizio; la Corte precisa che l'aggravante n.7 si integra quando esiste un nesso funzionale della cosa con il servizio pubblico, senza richiedere la prova di un pregiudizio funzionale complessivo.
Citando la norma in relazione alle aggravanti sollevate; la Corte non ha ritenuto applicabile la richiesta di esclusione dell'aggravante per mancanza di danno materiale documentato.
Divieto di immutazione dell'accusa: interpretato nel senso che non vi è violazione se l'imputazione descrive compiutamente la fattispecie circostanziale e permette l'esercizio della difesa, anche se il giudice dà diversa qualificazione giuridica.
Richiamato nel contesto delle censure sulla mancata contestazione preventiva di circostanze aggravanti; la Corte ha ritenuto che la descrizione fattuale fosse però sufficiente.
art. 125 cod. proc. pen. (co.3)
Richiamato in relazione alla presunta nullità per carenza motivazionale; la Corte ha comunque ritenuto infondate le doglianze sulla motivazione relative alla qualificazione giuridica.
artt. 597, 598, 604 cod. proc. pen.
Norme procedurali richiamate dal ricorrente in relazione alla tutela del diritto di difesa e alla regolarità della contestazione; la Corte non ha ritenuto sussistenti vizî tali da invalidare il processo.
art. 6 CEDU (par.3 lett. a))
Richiamato dal ricorrente come parametro convenzionale sul diritto ad essere informati della natura e causa dell'accusa; la Corte ha ritenuto che l'informazione fosse adeguata alla luce della descrizione fattuale.
art. 11 Cost.
Richiamato dal ricorrente sul principio di legalità; la Corte non ha ritenuto violati i principi costituzionali invocati.
Massime di principio
- La mutata qualificazione giuridica del fatto da parte del giudice non configura automaticamente una violazione del divieto di immutazione dell'accusa se l'imputazione descrive in modo completo e leggibile la condotta e i suoi elementi costitutivi, permettendo così al difensore di preparare la difesa.
- Nel caso di furto di energia elettrica l'allaccio abusivo con bypass del contatore può essere descritto nell'imputazione in modo tale da giustificare la qualificazione come furto commesso mediante "mezzo fraudolento" senza necessità di una espressa formula normativa nella contestazione.
- L'aggravante prevista dall'art. 625 n.7 c.p. (cose destinate a pubblico servizio) richiede un nesso funzionale tra la cosa sottratta e l'erogazione del servizio pubblico, ma non la prova che il servizio sia effettivamente compromesso o reso non funzionante.
- La mera mancanza di un intervento riparatorio o di un danno materiale documentato non esclude automaticamente l'integrazione della violenza sulle cose o di altre aggravanti quando dalla descrizione fattuale risulti un'alterazione o deviazione della destinazione d'uso del bene pubblico.
- La valutazione della prescrizione va fatta con riferimento agli effetti dell'inammissibilità del ricorso e alle specifiche decorrenze temporali; un ricorso inammissibile non comporta automaticamente la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
- Un ricorso per cassazione manifestamente infondato può comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somme alla cassa delle ammende.
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