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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4187/2022 del 07/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la condanna per truffa ai danni di Muratori Diego, contestando in particolare: (1) l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n.5 cod. pen., ritenuta dal difensore affermata in modo meramente oggettivo sul solo dato anagrafico della vittima senza valutare la reale incidenza della sua età sulla minore difesa; (2) l'erronea applicazione della legge penale con riferimento al fatto che la recidiva avrebbe impedito la derubricazione del reato.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte d'Appello abbia adeguatamente motivato la sussistenza dell'aggravante ex art. 61 n.5, osservando che l'imputato aveva scelto la vittima in ragione della sua età (la persona offesa, nata nel 1938) e che la stessa aveva dichiarato di essere stata confusa dalla prospettazione dei fatti. Quanto alla recidiva, la Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sent. n. 3585/2020) secondo cui la recidiva qualificata rientra nelle circostanze aggravanti ad effetto speciale rilevanti ai fini della procedibilità d'ufficio, perciò non consentendo la trasformazione del reato in procedibile a querela. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare C 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 61 n. 5 cod. pen.

    "ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5 cod. pen., l'età avanzata della persona offesa non realizza una presunzione assoluta di minorata difesa per la ridotta capacità di resistenza della vittima, dovendo essere valutata la ricorrenza di situazioni che denotano la particolare vulnerabilità del soggetto passivo dalla quale l'agente trae consapevolmente vantaggio (Sez.2, Sentenza n. 47186 del 22/10/2019, PMT/Bona Rv. 277780 - 01)"

    L'aggravante richiede una valutazione concreta della vulnerabilità: non basta il mero dato anagrafico, ma è necessario accertare che l'agente abbia consapevolmente tratto vantaggio dalla particolare condizione della vittima. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto comprovata tale situazione dalla scelta della vittima per l'età e dalla dichiarata confusione della stessa.

  • art. 649-bis cod. pen.

    "Il riferimento alle circostanze aggravanti ad effetto speciale contenuto nell'art. 649-bis cod. pen., ai fini della procedibilità d'ufficio per i delitti menzionati nella stessa disposizione, comprende anche la recidiva qualificata - aggravata, pluriaggravata e reiterata - di cui all'art. 99, secondo, terzo e quarto comma, cod. pen." (Sez. U, Sentenza n. 3585 del 24/09/2020)

    La circostanza aggravante ad effetto speciale prevista dall'art. 649-bis include la recidiva qualificata; pertanto la presenza della recidiva può mantenere il regime di procedibilità d'ufficio anche se in sede di bilanciamento con attenuanti la recidiva risultasse equivalente.

  • art. 99 cod. pen.

    Riferimento alla disciplina della recidiva qualificata: la Corte ha considerato la recidiva come elemento idoneo a incidere sul regime di procedibilità, in linea con la giurisprudenza richiamata.

  • art. 69 cod. pen.

    Norma rilevante per il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti; la pronuncia sottolinea che la valutazione di equivalenza della recidiva rispetto alle attenuanti non elimina gli effetti della recidiva sul regime di procedibilità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente di condannare la parte che propone un ricorso dichiarato inammissibile al pagamento delle spese e, ove sussista colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende: applicata per fissare in C 3.000,00 la somma dovuta dal ricorrente.

Massime di principio

  • L'aggravante di cui all'art. 61 n.5 cod. pen. non scatta automaticamente per il solo dato anagrafico: il giudice deve valutare fatti e circostanze che dimostrino la concreta vulnerabilità della vittima e il vantaggio consapevolmente tratto dall'agente.
  • La recidiva qualificata può influire sul regime di procedibilità (art. 649-bis): la sua sussistenza può rendere il reato procedibile d'ufficio anche ove esistano attenuanti che ne ridurrebbero la gravità nel bilanciamento.
  • In funzione di impugnazione in Cassazione, è necessario dimostrare in modo chiaro l'errore di diritto o di fatto nella motivazione della statuizione di aggravanti; censure meramente generiche o non supportate da elementi idonei rischiano l'inammissibilità.
  • Proporre ricorso privo di fondatezza espone al rischio di condanna per spese e di sanzione alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; valutare preventivamente la solidità dei motivi di ricorso.

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