Sentenza n. 429/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio dell’istanza di cambiamento parziale del nome del minore, preceduto da preavviso di diniego
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori del minore)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto prefettizio che aveva respinto la richiesta di modificare parzialmente il nome del minore, eliminando alcuni appellativi e mantenendo il solo prenome. Hanno dedotto, in primo luogo, la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, del contraddittorio e del giusto procedimento, nonché difetto assoluto o carenza di motivazione e contraddittorietà della motivazione. In secondo luogo, hanno dedotto la violazione dell’art. 6 c.c. e dell’art. 89 del d.P.R. n. 396/2000, come modificato dal d.P.R. n. 54/2012, il difetto di istruttoria e di motivazione, la contraddittorietà rispetto alla sentenza di adozione e alle norme poste a tutela del minore dalla famiglia d’origine, tra cui l’art. 28 della legge n. 184/1983, il falso presupposto in diritto, l’illogicità manifesta, la violazione dei principi di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa e del principio di proporzionalità. In sede cautelare il TAR aveva rilevato la genericità degli argomenti posti a fondamento del diniego e aveva ordinato alla Prefettura di procedere a un riesame con motivazione approfondita e dettagliata.
La decisione
Dopo l’ordinanza cautelare di riesame, la Prefettura ha rivalutato l’istanza e l’ha accolta integralmente con atto depositato nel giudizio. Il Collegio ha quindi ritenuto pienamente soddisfatto l’interesse sostanziale dei ricorrenti e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che era venuto meno l’oggetto della controversia. Poiché l’accoglimento amministrativo è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso e in esecuzione del riesame disposto dal TAR, il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale e ha condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione immediata del giudizio in camera di consiglio, quando il contraddittorio e l’istruttoria sono completi e le parti sono state avvisate della possibile decisione semplificata.
La cessazione della materia del contendere [...] è caratterizzata dalla piena ed integrale soddisfazione delle pretese azionate da parte ricorrente
La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, anche per effetto di una successiva determinazione amministrativa, il ricorrente ottiene integralmente il bene della vita richiesto, rendendo inutile la prosecuzione del giudizio.
Richiamato quale parametro dedotto dai ricorrenti in relazione alla partecipazione procedimentale e al preavviso di diniego; il giudice non ha deciso nel merito tale censura per la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Richiamato quale disciplina sostanziale del cambiamento del nome; il giudice non ne ha definito l’interpretazione applicativa in ragione dell’accoglimento sopravvenuto dell’istanza.
Richiamato con riferimento alla richiesta di misure cautelari monocratiche provvisorie; la controversia è stata successivamente definita dopo il riesame amministrativo.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale in caso di riproduzione o diffusione del provvedimento.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato unitamente alla disciplina nazionale della protezione dei dati personali per disporre l’oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi degli interessati.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta un provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente e rende oggettivamente inutile la prosecuzione del processo.
- Quando l’amministrazione accoglie la pretesa del ricorrente soltanto dopo la proposizione del ricorso e in seguito a un riesame disposto dal giudice amministrativo, le spese possono essere poste a suo carico secondo il principio della soccombenza virtuale.
- In presenza di un diniego fondato su argomentazioni generiche, il giudice può ordinare all’amministrazione di riesaminare l’istanza e di adottare una nuova determinazione sorretta da una motivazione approfondita e dettagliata.
- La sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. è ammissibile quando il contraddittorio e l’istruttoria risultano completi, le parti sono state avvisate della possibile definizione immediata e non residuano questioni processuali impeditive.
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