Cassazione Penale, Sentenza n. 38195/2024 del 17/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 c.p.p. relativa a reati giudicati con tre sentenze (Tribunale di Locri 10/07/2017; Corte d'appello di Torino 14/12/2018 e 19/07/2021). La difesa denunciava contraddizione del giudice dell'esecuzione rispetto ai giudici della cognizione, sostenendo che reati anche eterogenei (truffa del 2010, reati tributari, reati contro il patrimonio, stupefacenti, falsità) fossero in realtà esecutivi dello stesso disegno criminoso finalizzato all'elusione/evazione fiscale, e chiedeva il riconoscimento della continuazione fra tutte le pronunce.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la correttezza della decisione del giudice dell'esecuzione che, pur avendo preso atto di continuazioni 'interne' riconosciute in sede cognitoria, ha escluso l'esistenza di un disegno unitario comprensivo della truffa del 2010 e degli ulteriori reati commessi dal 2011 al 2016. La motivazione evidenzia l'importanza del consistente intervallo temporale, l'eterogeneità ontologica delle condotte (es. falsa dichiarazione dei redditi per ottenere un finanziamento vs condotte di evasione fiscale sistematica), la diversità dei luoghi e delle forme di partecipazione (azioni individuali per i reati tributari vs azioni in concorso e con influenze mafiose per altri reati). La Corte sottolinea che il movente comune (eludere il fisco) non è di per sé sufficiente a dimostrare una preventiva ideazione unitaria e che il giudice dell'esecuzione, quando discorda della cognizione, deve motivare la sua diversa valutazione, cosa qui compiuta. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
Disciplina della istanza di applicazione della continuazione in sede di esecuzione; richiede al giudice dell'esecuzione una verifica approfondita degli indicatori concreti di un disegno criminoso unitario e l'obbligo di motivare se discorda dalla valutazione già compiuta in sede cognitoria
art. 81 cod. pen. (comma finale)
Definizione del vincolo di continuazione: richiede che i reati siano esecutivi di una preventiva ideazione unitaria sufficientemente specifica; il movente comune non è di per sé decisivo
Norma sulla associazione di tipo mafioso: la pronuncia ha rilevato l'esistenza di un 'fondale' mafioso per alcuni reati giudicati in una delle sentenze, elemento valutato dal giudice dell'esecuzione nella definizione dell'eterogeneità del quadro
Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)
Giurisprudenza richiamata per i criteri di valutazione della continuazione: occorrono indicatori concreti (omogeneità dei beni giuridici, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, programmazione) e non è sufficiente la presenza isolata di alcuni indici
Sez. 4, n. 34756 del 17/05/2012 (Madonia)
Giurisprudenza che sottolinea il ruolo decisivo del decorso del tempo: maggiore è l'intervallo temporale tra i reati, meno probabile l'esistenza di una programmazione unitaria
Sez. 1, n. 2867 del 08/11/2023 (Palermo)
Principio secondo cui il giudice dell'esecuzione, pur libero nel suo giudizio, non può ignorare la valutazione del giudice della cognizione e deve motivare la disattesa quando rifiuta la continuazione
Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013 (Piras)
Chiarisce la distinzione tra movente e preventiva ideazione: il movente personale comune può riproporsi in momenti diversi e non prova di per sé l'unicità della ideazione criminosa
Massime di principio
- La continuazione richiede la preventiva ideazione unitaria dei reati: non basta un movente comune per riconoscerla
- Il decorso del tempo è un fattore decisivo: l'ampio intervallo temporale tra reati rende meno probabile una programmazione unitaria
- Va valutata l'omogeneità dei beni giuridici offesi, le modalità della condotta, la contiguità spazio-temporale, la sistematicità e la partecipazione (individuale vs in concorso)
- Il giudice dell'esecuzione può discostarsi dalla valutazione della cognizione, ma deve motivare puntualmente le ragioni della divergenza rispetto al complesso delle risultanze
- La mera coincidenza di scopi (es. evadere il fisco) non prova da sola la continuazione; è necessario dimostrare che, al momento del primo reato, i successivi fossero già programmati nelle linee essenziali
- La presenza di un contesto mafioso o la diversa titolarità (azioni solitarie vs azione in concorso) sono elementi rilevanti che possono escludere l'unicità del disegno criminoso
- In situazioni analoghe la difesa deve fornire elementi specifici e concreti (indicatori di programmazione, contiguità, modalità ripetute) per persuadere il giudice dell'esecuzione a riconoscere la continuazione
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