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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39668/2021 del 13/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento per IRPEF relativo all'anno d'imposta 2010. La commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello della contribuente, confermando la decisione di primo grado. In cassazione la ricorrente non ha tuttavia dimostrato il perfezionamento della notifica del ricorso, non avendo prodotto l'avviso di ricevimento della notificazione e non avendo neppure documentato di essersi tempestivamente attivata per ottenere dall'amministrazione postale il duplicato della ricevuta. La Corte richiama il principio secondo cui la prova della notifica dell'atto introduttivo deve essere fornita entro l'udienza di discussione mediante produzione dell'avviso di ricevimento, senza che possa essere concesso un termine per supplire alla mancanza, salvo rimessione in termini se l'impugnante dimostri di aver richiesto tempestivamente il duplicato. La ricorrente chiedeva, in sostanza, che il ricorso fosse esaminato nonostante la mancata disponibilità della ricevuta di ritorno, ma la Corte esclude sia il rinvio dell'udienza sia la rinnovazione della notifica in difetto dei presupposti.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché non era stata provata la regolare notificazione del ricorso per cassazione, mancando la produzione dell'avviso di ricevimento e la prova di un tempestivo attivarsi per ottenerne il duplicato. Ha inoltre escluso la possibilità di rinviare l'udienza per consentire il deposito tardivo della ricevuta, valorizzando il principio di ragionevole durata del processo. Nulla sulle spese per mancata costituzione dell'intimata. È stato altresì dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Nel dispositivo, il testo riporta "improcedibile", ma la motivazione chiarisce che la declaratoria è di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1, L. 20 novembre 1982, n. 890

    consente al notificante di richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso di ricevimento; la prova di tale tempestivo attivarsi può rilevare ai fini della rimessione in termini.

  • art. 291 c.p.c.

    non è applicabile per disporre la rinnovazione della notificazione quando manca la produzione dell'avviso di ricevimento e non ricorrono i presupposti per sanare il difetto.

  • art. 153 c.p.c.

    può fondare un'istanza di rimessione in termini, ma solo se l'impugnante dimostra documentalmente di essersi tempestivamente attivato per ottenere il duplicato dell'avviso di ricevimento.

  • art. 111 Cost.

    la richiesta di rinvio dell'udienza per sanare la mancanza documentale è incompatibile con il principio di ragionevole durata del processo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    prevede, nei casi dovuti, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di esito sfavorevole dell'impugnazione.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    è richiamato come base del contributo unificato cui si commisura l'ulteriore importo dovuto in caso di ricorso respinto o dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, la prova del perfezionamento della notificazione dell'atto introduttivo deve risultare dalla produzione dell'avviso di ricevimento entro l'udienza di discussione.
  • La mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta l'inammissibilità dell'impugnazione se la controparte non svolge attività difensiva e se il ricorrente non dimostra di essersi tempestivamente attivato per ottenere il duplicato della ricevuta.
  • Non è consentito rinviare l'udienza per permettere il deposito tardivo dell'avviso di ricevimento, poiché ciò contrasterebbe con il principio di ragionevole durata del processo.
  • La rimessione in termini è possibile solo a condizione che l'impugnante offra prova documentale del tempestivo attivarsi presso il servizio postale per ottenere il duplicato dell'avviso di ricevimento.
  • In difetto di prova della notificazione del ricorso per cassazione non ricorrono i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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