Ordinanza n. 1137/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - della comunicazione di diniego di riconoscimento di titolo estero del Direttore Generale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione m_pi. AOOD-GOSV REGISTRO UFFICIALE U. 0058686 del 20.10.2025, notificato a mezzo mail in data 20.10.2025 (doc. 1); - della comunicazione recante preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241 a firma del Dirigente Dott. Vito Abbadessa priva di data notificata a mezzo mail in data 08.09.2025 (doc. 2); - nonché, per quanto di ragione, del parere non noto del Ministero dell’Università e della ricerca – trasmesso con nota prot. DGINTCO n. 8644 del 5 giugno 2024 e acquisito dalla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con prot. DGOSV n. 24607 del 6 giugno 2024, sfavorevole al riconoscimento del titolo conseguito all’estero da parte della ricorrente; - nonchè di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, anche allo stato non conosciuto; e per la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, a riesaminare l’istanza, eventualmente disponendo misure compensative, e, conseguentemente, a concludere positivamente il procedimento di riconoscimento del titolo straniero.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento di un titolo di studio conseguito all'estero, preceduto da preavviso di rigetto e fondato anche su un parere ministeriale sfavorevole
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista con titolo estero)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale di riconoscimento del titolo estero, il preavviso di rigetto e gli atti presupposti, chiedendo anche la sospensione cautelare e la condanna dell'amministrazione a riesaminare l'istanza, eventualmente disponendo misure compensative, e a concludere positivamente il procedimento. Nella fase cautelare il TAR ha rilevato, con valutazione sommaria, che l'amministrazione non sembra avere adeguatamente considerato la documentazione prodotta dalla ricorrente e l'esperienza professionale maturata nel settore di riferimento. Ha inoltre ritenuto che le differenze tra la formazione complessivamente acquisita all'estero e quella prevista dall'ordinamento italiano possano essere superate mediante l'imposizione di adeguate misure compensative. Quanto al periculum in mora, la ricorrente ha evidenziato che il diniego è suscettibile di determinare la risoluzione del contratto individuale di lavoro in essere fino al 30 giugno 2026.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti, nella valutazione propria della fase cautelare, elementi di fumus boni iuris, ravvisando una possibile inadeguata valutazione della documentazione e dell'esperienza professionale della ricorrente e la praticabilità di misure compensative per colmare le differenze formative. Ha ravvisato anche il periculum in mora, poiché il diniego poteva comportare la risoluzione del contratto di lavoro in corso fino al 30 giugno 2026. Ha quindi accolto l'istanza cautelare e sospeso gli effetti del provvedimento di rigetto fino alla scadenza del contratto. La fissazione dell'udienza di merito è stata rimessa a separato avviso, subordinatamente alla manifestazione di interesse della ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della tipologia delle questioni trattate.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base normativa del preavviso di rigetto impugnato; l'ordinanza non ne sviluppa una specifica interpretazione.
La norma disciplina la domanda cautelare incidentale; il TAR l'ha applicata accogliendo la sospensione degli effetti del diniego fino alla scadenza del contratto.
Massime di principio
- In sede cautelare, il diniego di riconoscimento di un titolo di studio estero presenta fumus boni iuris quando l'amministrazione non abbia adeguatamente valutato la documentazione prodotta dall'interessato e l'esperienza professionale maturata nel settore di riferimento.
- Le differenze tra la formazione acquisita all'estero e quella richiesta dall'ordinamento italiano possono, in linea di principio, essere superate mediante l'imposizione di adeguate misure compensative, anziché mediante il rigetto automatico dell'istanza di riconoscimento.
- Sussiste il periculum in mora quando il diniego di riconoscimento del titolo estero sia idoneo a determinare la risoluzione del contratto di lavoro in corso dell'interessato; in tal caso può essere disposta la sospensione degli effetti del diniego sino alla scadenza del contratto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 20 feb 2026Ordinanza n. 492/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 20 feb 2026Ordinanza n. 493/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 20 feb 2026Ordinanza n. 494/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 20 feb 2026Ordinanza n. 495/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 20 feb 2026Ordinanza n. 496/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 20 feb 2026Ordinanza n. 497/2026 - Roma, Sezione 4B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →