Cassazione Civile, Ordinanza n. 10202/2026 del 19/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2013, contestando al contribuente di avere raccolto scommesse per conto di un bookmaker estero senza autorizzazione e senza collegamento al totalizzatore nazionale. I funzionari dell'Agenzia dei Monopoli avevano quantificato una base imponibile ai fini dell'imposta unica sulle scommesse pari a euro 215.512; su tale base l'Agenzia delle Entrate aveva poi rideterminato in via induttiva anche maggiori IRPEF e IRAP, con relative sanzioni. I giudici tributari di merito avevano annullato l'atto ritenendo che la regolarizzazione prevista dall'art. 1, comma 643, L. 190/2014, perfezionata con il versamento dell'imposta unica ridotta di un terzo e senza sanzioni e interessi, impedisse non solo gli atti relativi all'imposta unica ma anche quelli concernenti le imposte sui redditi e l'IRAP connessi alla medesima base imponibile. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 1, comma 643, L. 190/2014 e dell'art. 1, comma 67, L. 220/2010, sostenendo che la sanatoria riguardasse solo l'imposta unica e gli atti dell'Amministrazione competente su tale tributo, mentre l'accertamento IRPEF/IRAP era autonomo e fondato sull'art. 39 d.P.R. 600/1973.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha interpretato l'art. 1, comma 643, L. 190/2014 come sanatoria limitata al settore delle scommesse e all'imposta unica, priva di effetti estensivi automatici sugli accertamenti per IRPEF e IRAP. Ha inoltre chiarito che l'art. 1, comma 67, L. 220/2010 si limita a prevedere un criterio di aggancio della base imponibile sottratta ai fini dell'imposta unica per la determinazione delle imposte sui redditi e dell'IRAP, ma non stabilisce che la regolarizzazione dell'imposta unica travolga anche gli altri tributi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare la violazione di norme di diritto.
art. 1, comma 643, L. 190/2014
la regolarizzazione fiscale si perfeziona con il versamento dell'imposta unica ...; gli atti di accertamento e di irrogazione di sanzioni già notificati entro il 31.12.2014 perdono effetto
La Corte ne ha dato un'interpretazione restrittiva: la regolarizzazione produce effetti solo rispetto all'imposta unica sulle scommesse e agli atti relativi a tale tributo, non anche agli accertamenti per IRPEF e IRAP.
La base imponibile sottratta, accertata ai fini dell'imposta unica ... è posta a base delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive
La norma è stata letta come mero criterio di individuazione della base imponibile per le imposte sui redditi e per l'IRAP, senza effetto di travolgimento della pretesa fiscale quando l'imposta unica venga regolarizzata.
art. 24, comma 10, d.l. 98/2011, conv. in L. 111/2011
Richiamato come criterio di determinazione dell'imposta unica dovuta ai fini della regolarizzazione prevista dalla L. 190/2014.
Richiamato dalla ricorrente come base dell'accertamento autonomo delle imposte dirette.
Massime di principio
- La regolarizzazione o sanatoria prevista per un determinato tributo non si estende automaticamente ad accertamenti relativi ad altri tributi, se la legge non prevede espressamente tale effetto.
- Quando una norma collega la base imponibile di un tributo a quella di un altro, occorre distinguere tra criterio di determinazione dell'imponibile e disciplina degli effetti estintivi o impeditivi dell'accertamento: il primo non implica, da solo, il secondo.
- La sanatoria che si perfeziona mediante il versamento di un'imposta, calcolata sulla base imponibile accertata, non elimina di per sé l'accertamento di imposte diverse fondate sulla medesima base imponibile, in assenza di una previsione testuale o logica inequivoca.
- In sede di legittimità, la violazione di legge è fondata quando il giudice di merito attribuisce a una norma una portata estensiva non sostenuta dal dato testuale e sistematico.
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