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Ordinanza

Ordinanza n. 2471/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) della nota n. -OMISSIS-del 7.1.2026 con la quale il ricorrente è stato escluso dal Bando di reclutamento di volontari in ferma prefissata iniziale nella Marina Militare, ad oggetto “Bando di reclutamento di 2.500 volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) nella Marina Militare per l’anno 2025 - Esclusione - II BLOCCO - Sig. -OMISSIS-, nato a Fano (PU) in data -OMISSIS-”, notificata in data 19.1.2026 (doc. 1); nonché, per quanto occorrer possa: b) della graduatoria di incorporamento dei candidati al II Blocco - CEMM Navale (doc. 2) nella parte in cui non è stato incluso l’odierno ricorrente; c) della nota n. -OMISSIS-del 2.12.2025, ad oggetto “Bando di reclutamento nella Marina Militare, per il 2025, di Volontari in Ferma Iniziale (VFI) nel Corpo Equipaggi Militari Marittimi (CEMM) e nel Corpo delle Capitanerie di Porto (CP) - 2° blocco ”, con la quale è stato comunicato al ricorrente il superamento delle verifiche dei requisiti fisio-psico-attitudinali (doc. 3); d) della nota del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - I Reparto Reclutamento e Disciplina ad oggetto “Avviso per i convocati agli accertamenti psico-fisici e attitudinali per il settore d’impiego CEMM/CP (fase unica) CFI Marina Militare 2025 – 2° blocco – 6° elenco” con la quale il ricorrente, collocatosi alla posizione -OMISSIS-, veniva convocato per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici e attitudinali (doc. 4); e) del decreto M_D AB05933 REG2025 0341352 29-07-2025 del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale (doc. 5) con il quale è stato prorogato il termine di pre-sentazione delle domande di partecipazione al 13 agosto 2025; f) del bando M_D AB05933 REG2024 0687721 2024-11-27 emanato dal Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare (doc. 6) per il reclutamento nella Ma-rina Militare di 2.500 Volontari in ferma prefissata iniziale (VFI); g) di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali e successivi ancorché non conosciuti dalla ricorrente, ove lesivi; richiedendo sin d’ora l’eventuale autorizzazione alla notificazione dell’atto tramite pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.; ovvero, in subordine dell’indicazione da parte delle Amministrazioni intimate dei nominativi dei controinteressati a cui poter notificare.

Giustizia amministrativa202604134

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal concorso per il reclutamento di 2.500 volontari in ferma prefissata iniziale nella Marina Militare, II blocco, per carenza del requisito relativo all’assenza di imputazioni per delitti non colposi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’esclusione dal concorso, la graduatoria di incorporamento nella parte in cui non lo include, gli atti relativi al superamento e alla convocazione agli accertamenti psico-fisici e attitudinali, il decreto di proroga del termine per la presentazione delle domande, il bando e gli atti connessi. L’esclusione è stata motivata dalla carenza del requisito previsto dall’art. 2, comma 1, lettera d), del bando, poiché il candidato risultava imputato, dal 6 novembre 2023, in un procedimento penale per delitto non colposo, come da certificato dei carichi pendenti. Lo status di imputato sussisteva già al momento della presentazione della domanda. Il ricorrente ha chiesto la sospensione cautelare dell’esclusione, prospettando anche un pregiudizio derivante dal possibile superamento del limite massimo di età per la partecipazione al concorso.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha rilevato che la clausola espulsiva del bando riproduce esattamente il requisito di ammissione previsto dall’art. 635, comma 1, lett. g-bis), d.lgs. n. 66/2010, consistente nel non essere imputati in procedimenti penali per delitti non colposi. La Sezione ha richiamato la propria interpretazione costituzionalmente orientata, che in precedenti casi consente l’ammissione con riserva ai soli fini del completamento dell’iter concorsuale e dell’inserimento in graduatoria con riserva; tale soluzione, tuttavia, non può produrre utilità nella fattispecie, poiché il ricorrente aveva già favorevolmente superato le prove concorsuali. Quanto al periculum in mora connesso al possibile superamento del limite di età, il giudice ha ritenuto il profilo non concludente, poiché l’eventuale accoglimento del ricorso nel merito e l’effetto retroattivo dell’annullamento consentirebbero la reintegrazione del requisito con efficacia ex tunc. Spese della fase cautelare compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale, esaminata dal TAR nella camera di consiglio.

  • art. 635, comma 1, lett. g-bis), d.lgs. n. 66/2010

    … non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi

    Prevede, quale requisito di ammissione al reclutamento, l’assenza attuale di imputazioni per delitti non colposi; la clausola del bando è stata ritenuta corrispondente esattamente a tale previsione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità del ricorrente mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando il bando di reclutamento militare prevede, in conformità all’art. 635, comma 1, lett. g-bis), d.lgs. n. 66/2010, il requisito di non essere imputati in procedimenti penali per delitti non colposi, l’esistenza dello status di imputato già al momento della domanda integra la carenza del requisito richiesto.
  • L’ammissione con riserva del candidato privo del requisito relativo all’assenza di imputazioni può essere disposta, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, soltanto per consentire il completamento dell’iter selettivo e l’inserimento in graduatoria con riserva; essa non è utile quando il candidato abbia già superato favorevolmente le prove concorsuali.
  • Il possibile superamento del limite massimo di età non dimostra, da solo, il periculum in mora quando l’eventuale annullamento dell’esclusione produrrebbe effetti retroattivi idonei a reintegrare il requisito con efficacia ex tunc.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePrimato del diritto UE e disapplicazione

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