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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1873/2024 del 16/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Rimini che aveva rigettato l'opposizione ex art. 99 d.P.R. 115/2002 avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. In cassazione sono stati dedotti due motivi: (1) violazione di legge per presunta carenza di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia nel procedimento ex art. 99 d.P.R. 115/2002 (sostenendo che la legittimazione spettasse all'Agenzia delle Entrate e che il Ministero non poteva essere parte resistente); (2) vizio di motivazione per avere il Tribunale ritenuto insufficiente la documentazione prodotta (ISEE 2022 e autocertificazione di mancata proprietà di beni mobili/immobili), nonostante una nota manoscritta sul decreto che, a parere del ricorrente, indicava precisamente quali documenti integrare; in sostanza il ricorrente deduceva che l'ISEE e l'autocertificazione fossero conformi alla richiesta e che il rigetto fosse ingiustificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto carente l'interesse (premessa di ammissibilità) e comunque manifestamente infondato il profilo sostanziale, richiamando la giurisprudenza secondo cui nel procedimento ex art. 99 d.P.R. 115/2002 la parte necessaria è l'Ufficio finanziario (Agenzia delle Entrate) e non il Ministero della Giustizia. Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità per difetto di doglio di legittimità idoneo a sorreggere il ricorso per cassazione: il rimedio ex art. 99 comma 4 d.P.R. 115/2002 in Cassazione è limitato alla violazione di legge (e a vizi della motivazione talmente gravi da renderla inesistente), non a censurare valutazioni di merito circa la congruità delle prove documentali; quindi il giudizio sulla adeguatezza dell'ISEE e delle autocertificazioni è questione di merito non sindacabile in Cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 76

    L'art. 76 è richiamato per affermare che il parametro rilevante per l'ammissione al patrocinio è il reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito; la Corte ha interpretato che l'ISEE da sola non è idonea a comprovare tale reddito imponibile

  • d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 79 (ultimo comma)

    Richiamato per il contenuto del decreto interlocutorio che invita il richiedente a integrare la documentazione; la Corte distingue tra formulazione standard dell'invito e la valutazione discrezionale del giudice sull'adeguatezza dei documenti prodotti

  • d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 96

    L'art. 96 consente al Tribunale di disporre indagini fiscali; il ricorrente aveva richiesto che il Tribunale le attivasse, ma la Corte non ha ritenuto procedibile la censura in Cassazione sul punto, trattandosi di valutazione di merito

  • d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 98

    Norma procedurale sulla trasmissione dell'istanza all'ufficio finanziario; la Corte la usa per distinguere chi debba essere parte nel procedimento

  • d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 99

    Regola il rito di opposizione al decreto di rigetto e, al comma 4, limita il ricorso per cassazione alle sole violazioni di legge o a vizi motivazionali particolarmente gravi; la Corte ha applicato tale limitazione per dichiarare inammissibile il ricorso che censurava valutazioni di merito

  • d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 170

    Richiamato come confronto: nel procedimento di opposizione ex art.170 (liquidazioni) il Ministero della Giustizia è parte necessaria; la Corte lo usa per spiegare la differenza rispetto all'art.99

  • codice di procedura penale, art. 568 comma 4

    Principio di interesse all'impugnazione: la Corte ribadisce che l'impugnante deve avere un interesse concreto e attuale alla proposizione del ricorso e che tale interesse deve perdurare fino alla decisione

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma che permette la condanna al pagamento in favore della Cassa delle Ammende; la Corte la applica disponendo il versamento di euro 3.000,00

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso ordinanze ex art. 99 d.P.R. 115/2002 è limitato a violazioni di legge e a vizi motivazionali gravi: non è lo strumento per riesaminare valutazioni di merito sulla congruità della prova documentale
  • Per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ciò che conta è il reddito imponibile ai fini IRPEF (art. 76 d.P.R. 115/2002): l'ISEE, da solo, di norma non prova in modo sufficiente il reddito imponibile richiesto
  • Il richiedente ha l'onere di produrre documentazione idonea a dimostrare il reddito imponibile relativo all'anno di riferimento (dichiarazione dei redditi, CU, certificazioni degli emittenti, estratti conto, ecc.); in mancanza il provvedimento può essere rigettato
  • Nel rito di opposizione ex art. 99 la parte processuale necessaria è l'Ufficio finanziario (Agenzia delle Entrate): la notifica deve essere effettuata all'ufficio finanziario, mentre il Ministero della Giustizia non è automaticamente parte necessaria in tale specifico procedimento
  • Se il giudice richiede integrazioni documentali (termine tipico 45 giorni), è fondamentale rispettare il termine e produrre documenti specifici; la mera produzione di un ISEE o di autocertificazioni generiche può non risultare sufficiente
  • In casi dubbi il difensore può chiedere che il Tribunale disponga indagini fiscali (art. 96 d.P.R. 115/2002), ma la scelta del giudice di attivare o meno tali indagini rientra nella valutazione discrezionale e nelle scelte di merito
  • La mancata osservanza dei limiti di ammissibilità in Cassazione può comportare non solo l'inammissibilità del ricorso ma anche sanzioni pecuniarie (spese processuali e somma alla Cassa delle Ammende)

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