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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4169/2025 del 31/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Riggi è stato ritenuto colpevole del reato previsto dall'art. 186, comma 7, C.d.S. per essersi rifiutato di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico e tossicologico dopo un incidente avvenuto il 22/06/2023 a Caltanissetta. I motivi di ricorso in Cassazione erano tre: (1) censura sulla natura del rifiuto, sostenendo che l'invito era di recarsi in ospedale e non di effettuare l'alcoltest, e che la verifica avrebbe potuto essere svolta con strumenti in dotazione alla Polizia; (2) mancata logica della motivazione, poiché il rifiuto sarebbe stato attestato da una relazione di incidente redatta successivamente dai Carabinieri e non dagli agenti intervenuti; (3) violazione delle norme sull'avvertimento (art. 114 disp. att. cod.proc.pen. e artt. 186, commi 3 e 4 C.d.S.), cioè che non sarebbe stato dato l'avviso circa la facoltà di farsi assistere da un difensore, indispensabile per configurare il reato per rifiuto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi due motivi sono stati ritenuti inammissibili perché le censure vertono su questioni non sollevate in appello (violazione dell'art. 606, comma 3, cod.proc.pen.); il terzo motivo è stato ritenuto reiterativo delle doglianze già svolte in appello e infondato in punto di diritto, atteso l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'obbligo di avvertire circa la facoltà di difensore non si applica quando il soggetto rifiuta di sottoporsi all'accertamento (presenza del difensore è funzionale allo svolgimento dell'accertamento non ripetibile). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada)

    La norma incrimina il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sul tasso alcolemico/tossicologico; la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie in base ai fatti accertati in grado di merito.

  • art. 606 cod.proc.pen. (motivi di impugnazione in Cassazione)

    La Corte ha applicato il principio per cui le doglianze che in Cassazione si fondano su presupposti di fatto non dedotti in appello sono inammissibili (art. 606, comma 3, ultima parte).

  • art. 114 disp. att. cod.proc.pen.

    La Corte ha richiamato l'interpretazione giurisprudenziale secondo cui l'obbligo di avvertimento circa la facoltà di farsi assistere da un difensore non sussiste quando il soggetto rifiuta di sottoporsi all'accertamento non ripetibile.

  • art. 186, commi 3 e 4, C.d.S.

    Prevedono formalità e avvertimenti connessi all'accertamento del tasso alcolico; la Corte ha ritenuto che tali avvertimenti non rendono automatico l'inapplicabilità della fattispecie quando il soggetto si rifiuta, posto che l'avviso al difensore è mirato alla tutela dell'atto non ripetibile.

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 33594 del 10/02/2021, Rv.281745

    Precedente richiamato che afferma che la facoltà di farsi assistere da difensore non deve essere necessariamente comunicata se il soggetto rifiuta l'accertamento, perché la tutela garantita dalla presenza del difensore riguarda lo svolgimento dell'accertamento non ripetibile.

Massime di principio

  • In Cassazione sono inammissibili le doglianze fondate su presupposti di fatto non contestati davanti al giudice d'appello: questioni nuove devono essere sollevate in appello per poter essere riesaminate in sede di legittimità.
  • Il rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico può integrare il reato di cui all'art. 186, comma 7, C.d.S.; la valutazione della sua sussistenza rimane di competenza dei giudici di merito purché fondata su elementi processuali.
  • L'obbligo di avvertire il conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore è principalmente riferito alla garanzia dello svolgimento corretto di un accertamento non ripetibile; se il soggetto rifiuta l'accertamento, la giurisprudenza ritiene che tale avviso non sia indispensabile per la configurazione del reato di rifiuto.
  • Per contestare l'uso di atti o relazioni (es. relazione di incidente redatta successivamente) è necessario sollevare la questione già in sede di impugnazione per consentire la revisione in Cassazione; altrimenti la censura è inammissibile.
  • Prassi consigliata: chi intende impugnare una condanna per rifiuto dovrebbe documentare e sollevare tempestivamente in appello le specifiche questioni di fatto (es. modalità dell'invito, tempestività e autores degli atti, mancati avvertimenti), altrimenti si rischia l'inammissibilità del gravame in Cassazione.

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