Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26996/2024 del 17/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da una precedente causa relativa a un fondo patrimoniale, nella quale un giudice di merito aveva condannato due soggetti, in solido, al pagamento delle spese processuali. Uno dei due ha poi ottenuto decreto ingiuntivo per il rimborso della metà di quanto pagato a titolo di spese legali e ha iniziato l'esecuzione forzata nei confronti dell'altro. Quest'ultimo ha proposto opposizione all'esecuzione, rigettata in primo grado e poi accolta in appello. Il ricorso per cassazione censura la sentenza d'appello per violazione degli artt. 2269, 2700, 2909 c.c., 324, 161, 221 e 214 c.p.c., sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto che nella causa presupposta mancasse una valida procura alle liti per una delle parti e che, perciò, non si fosse formato il giudicato sulla sentenza del 2017, incluso il capo sulle spese. La ricorrente deduceva anche la violazione dei principi sul vincolo del giudicato e sulla tassatività delle ipotesi di inesistenza della sentenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i due motivi, esaminati congiuntamente perché entrambi centrati sull'effetto del giudicato formatosi nella causa presupposta. Ha ribadito il principio per cui la mancanza di procura alle liti non determina l'inesistenza dell'atto di citazione né della sentenza emessa a conclusione del processo: l'atto introduttivo resta idoneo ad attivare il processo, mentre la sentenza è soltanto nulla e, se non impugnata, passa in giudicato ai sensi dell'art. 161 c.p.c. Applicando tale principio, la Corte ha affermato che la sentenza del Tribunale di Palermo del 2017, relativa ai rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi, era passata in giudicato in tutte le sue statuizioni, compreso il capo sulle spese di lite. Ne consegue che il Tribunale aveva errato nell'accogliere l'appello contro il rigetto dell'opposizione all'esecuzione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio e ha compensato integralmente le spese di tutte le fasi del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 2269 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in combinazione con altre norme per contestare la valutazione sulla validità della procura e gli effetti del giudicato.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma non è oggetto di una specifica elaborazione autonoma nella decisione.

  • art. 2909 c.c.

    Invocato per sostenere il vincolo del giudicato sulla sentenza della causa presupposta; la Corte ne applica la portata confermando che la decisione non impugnata fa stato su tutte le statuizioni.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato per il concetto di cosa giudicata formale; la Corte afferma che la sentenza non impugnata è definitivamente coperta da giudicato.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Parametro del vizio denunciato per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 221 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla contestazione sulla validità della procura e sulla formazione del giudicato.

  • art. 214 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla contestazione della prova o del disconoscimento di atti, senza specifica autonoma ratio decidendi sul punto.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Parametro del vizio processuale dedotto per la denunciata violazione delle regole sul giudicato e sulla nullità/inesistenza della sentenza.

  • art. 161 c.p.c.

    Applicato nel senso che la nullità della sentenza si converte in motivo di impugnazione; se la sentenza non è tempestivamente impugnata, essa passa in giudicato e non è esperibile l'actio o l'exceptio nullitatis.

  • art. 163 c.p.c.

    Richiamato per affermare che l'indicazione del procuratore e della procura, se già rilasciata, non è requisito tale da trasformare il difetto in inesistenza dell'atto di citazione.

  • art. 164 c.p.c.

    Richiamato per escludere che il difetto di procura rientri tra le nullità dell'atto di citazione previste dalla norma.

Massime di principio

  • Il mancato rilascio della procura alle liti non comporta l'inesistenza dell'atto di citazione, ma soltanto l'eventuale nullità della sentenza resa nel processo introdotto da quell'atto; tale sentenza, se non impugnata tempestivamente, è idonea a passare in giudicato.
  • La nullità della sentenza si converte in motivo di impugnazione ai sensi dell'art. 161 c.p.c.; non sono esperibili i rimedi dell'actio nullitatis o dell'exceptio nullitatis contro una sentenza nulla ma esistente.
  • Una decisione passata in giudicato copre tutte le statuizioni contenute nel dispositivo, compreso il capo sulle spese di lite, che diviene insuscettibile di contestazione in successivi giudizi.
  • In sede di opposizione all'esecuzione, il giudice non può rimettere in discussione un titolo giudiziale definitivo sulla base dell'assunto che nel giudizio presupposto mancasse la procura alle liti, se la relativa sentenza non è stata impugnata nei modi di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.