Ordinanza n. 146/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l''ottemperanza: - del giudicato di cui alla sentenza n. 3231/2012, depositata il 06.05.2013, emessa dal Tribunale di Locri in funzione di Giudice del Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione del giudicato recato da una sentenza del Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori in ottemperanza)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti, quali eredi del creditore, hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Locri, già oggetto di una precedente sentenza del TAR che aveva ordinato alla Struttura Unica di Liquidazione delle Comunità Montane Calabresi di adottare gli atti necessari al soddisfacimento del credito entro sessanta giorni, nominando il Prefetto di Reggio Calabria quale Commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza. Il Commissario ad acta, insediatosi nel febbraio 2024, ha chiesto una proroga rappresentando che la gestione liquidatoria aveva avviato procedure competitive per la dismissione di immobili disponibili, rimaste in parte deserte, e che erano previste ulteriori vendite per reperire le risorse necessarie al pagamento dei crediti risultanti da sentenze esecutive. È stato inoltre riferito che il patrimonio liquidatorio è interessato da più giudizi di ottemperanza, gestiti secondo un criterio di priorità collegato all’ordine cronologico degli insediamenti dei commissari ad acta, nonché che la gestione liquidatoria non disponeva di entrate certe tali da consentire la contrazione di mutui o prestiti.
La decisione
Il TAR ha accolto la richiesta di proroga del Commissario ad acta, fissando al 31 dicembre 2026 il nuovo termine per il completamento dell’incarico, in considerazione del fatto che la procedura di liquidazione delle Comunità Montane soppresse è stata legislativamente prorogata fino a tale data ed è tuttora attiva. Il Collegio ha stabilito che il Commissario ad acta debba farsi parte attiva nel coordinare il prosieguo dell’esecuzione, mantenendo un’interlocuzione costante con il Commissario Straordinario liquidatore e adottando tutti gli atti necessari al soddisfacimento del credito. In particolare, dovrà monitorare la stima del patrimonio immobiliare disponibile per promuovere nuove vendite o predisporre, se il creditore acconsente, uno schema di transazione volto all’assegnazione diretta di immobili; verificare la liquidità disponibile e le eventuali sopravvenienze, disponendo immediatamente i mandati di pagamento fino alla concorrenza del credito; individuare eventuali soggetti debitori delle Comunità Montane ed emettere, ove necessario, i relativi ordinativi di pagamento; valutare la contrazione di mutui in nome e per conto della gestione liquidatoria qualora sopravvengano entrate certe idonee a sostenere un piano di ammortamento. Il Commissario dovrà depositare entro il 30 giugno 2026 una relazione sulle attività svolte e sulla situazione economico-finanziaria della gestione liquidatoria. Il TAR ha inoltre precisato che, nell’ambito dell’ottemperanza, le azioni sostitutive del giudice o del Commissario ad acta possono anche derogare alle ordinarie procedure amministrative necessarie per l’esecuzione del giudicato, comprese quelle relative al pagamento di somme di denaro. Eventuali ulteriori proroghe saranno valutate dal magistrato relatore, cui il Collegio ha delegato le relative statuizioni.
Norme richiamate
Attribuisce al giudice dell’ottemperanza il potere di ordinare all’amministrazione l’adozione degli atti necessari all’esecuzione del giudicato e di nominare un Commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza.
Disciplina il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione delle decisioni giurisdizionali esecutive.
art. 13 l.r. Calabria 23 dicembre 2022, n. 52
I termini per la procedura di liquidazione delle comunità montane soppresse ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 25/2013 sono prorogati al 31 dicembre 2024. Il Commissario liquidatore in carica conserva le proprie funzioni fino a nuova nomina
Ha prorogato il termine della procedura liquidatoria e mantenuto nelle funzioni il Commissario liquidatore fino alla nuova nomina.
art. 1 l.r. Calabria 18 marzo 2025, n. 15
Il Commissario unico presenta, con cadenza quadrimestrale, una relazione sull'attività svolta e sulle criticità riscontrate, all'articolazione amministrativa regionale competente in materia di liquidazione delle soppresse comunità montane che, unitamente all'articolazione amministrativa preposta al coordinamento degli enti sub-regionali, per quanto di rispettiva competenza, monitorano l'andamento delle attività di liquidazione
Ha prorogato al 31 dicembre 2026 la procedura liquidatoria e previsto obblighi periodici di relazione e monitoraggio sull’attività del Commissario unico.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può prorogare il termine assegnato al Commissario ad acta quando la mancata definizione dell’incarico dipenda dalla persistente attività liquidatoria dell’ente e siano documentate attività concrete, ancorché non ancora fruttuose, dirette al reperimento delle somme necessarie all’esecuzione del giudicato.
- Quando la gestione liquidatoria dell’amministrazione esecutata è stata prorogata dalla legge, il termine per il completamento dell’incarico del Commissario ad acta può essere coordinato con il nuovo termine legislativo, ferma restando la necessità di assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale mediante prescrizioni operative e verifiche intermedie.
- Nel giudizio di ottemperanza, il Commissario ad acta, operando in sostituzione dell’amministrazione inadempiente, deve adottare tutti gli atti concretamente necessari al soddisfacimento del credito riconosciuto dal giudicato, verificando sia la liquidità disponibile sia le sopravvenienze patrimoniali e finanziarie dell’ente.
- Le attività sostitutive del giudice dell’ottemperanza o del Commissario ad acta possono anche derogare alle ordinarie procedure amministrative cui sarebbe tenuta l’amministrazione, quando ciò sia funzionale all’effettiva esecuzione del giudicato, anche per il pagamento di somme di denaro.
- Per assicurare l’effettività dell’ottemperanza, il giudice può imporre al Commissario ad acta obblighi periodici di relazione sulla situazione economico-finanziaria dell’ente e sulle attività compiute, nonché delegare al magistrato relatore la decisione su eventuali ulteriori proroghe.
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