Ordinanza n. 1351/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla-osta al lavoro subordinato e successivo rigetto del rilascio di un nuovo nulla-osta
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del 19 luglio 2025 con cui era stato revocato il nulla-osta al lavoro subordinato precedentemente rilasciato, proponendo anche motivi aggiunti contro il successivo decreto del 19 novembre 2025 di rigetto del rilascio di un nuovo nulla-osta. Con i motivi aggiunti ha chiesto incidentalmente la sospensione dell’efficacia del provvedimento. Il giudice ha esaminato, in sede cautelare, la valutazione dell’amministrazione secondo cui la capacità economica dell’azienda datrice di lavoro non sarebbe stata sufficiente a sostenere l’assunzione di ulteriori 30 lavoratori stranieri, a fronte di 12 lavoratori già dipendenti. L’amministrazione aveva considerato il reddito di esercizio, anziché il fatturato, quale parametro della capacità economica.
La decisione
La domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti è stata respinta. A sommario esame, il TAR ha ritenuto insussistente un sufficiente fumus boni iuris, reputando non irragionevole la valutazione amministrativa sulla capacità economica dell’impresa. In particolare, la scelta di considerare il reddito di esercizio anziché il fatturato non è stata ritenuta di per sé irragionevole, in rapporto al numero dei lavoratori già impiegati e all’ulteriore consistente numero di assunzioni richieste. La precedente domanda cautelare relativa al ricorso introduttivo era già stata dichiarata improcedibile con ordinanza n. 6598 del 25 novembre 2025. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con particolare riferimento al fumus boni iuris; il giudice ha respinto la sospensione ritenendo insufficiente tale presupposto.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento amministrativo può essere negata quando, a un sommario esame, le censure non risultino assistite da sufficiente fumus boni iuris.
- La valutazione della capacità economica del datore di lavoro ai fini del rilascio del nulla-osta al lavoro subordinato non è irragionevole se l’amministrazione considera il reddito di esercizio, anziché il fatturato, purché motivi tale valutazione in relazione al numero dei lavoratori già impiegati e a quello degli ulteriori lavoratori che si intendono assumere.
- La richiesta di assumere un numero significativamente elevato di ulteriori lavoratori stranieri, a fronte di una forza lavoro già consistente, può giustificare una valutazione negativa della capacità economica dell’impresa quando risulti non idonea a sostenere i nuovi rapporti di lavoro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 3 mar 2026Ordinanza n. 1349/2026 - Roma, Sezione 3Q
- Ordinanza · 3 mar 2026Ordinanza n. 1352/2026 - Roma, Sezione 1T
- Ordinanza · 3 mar 2026Ordinanza n. 1353/2026 - Roma, Sezione 1T
- Ordinanza · 3 mar 2026Ordinanza n. 3980/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Ordinanza · 3 mar 2026Ordinanza n. 3988/2026 - Roma, Sezione 5B
- Ordinanza · 3 mar 2026Ordinanza n. 3991/2026 - Roma, Sezione 2Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →