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Ordinanza

Ordinanza n. 1351/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202513407

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla-osta al lavoro subordinato e successivo rigetto del rilascio di un nuovo nulla-osta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del 19 luglio 2025 con cui era stato revocato il nulla-osta al lavoro subordinato precedentemente rilasciato, proponendo anche motivi aggiunti contro il successivo decreto del 19 novembre 2025 di rigetto del rilascio di un nuovo nulla-osta. Con i motivi aggiunti ha chiesto incidentalmente la sospensione dell’efficacia del provvedimento. Il giudice ha esaminato, in sede cautelare, la valutazione dell’amministrazione secondo cui la capacità economica dell’azienda datrice di lavoro non sarebbe stata sufficiente a sostenere l’assunzione di ulteriori 30 lavoratori stranieri, a fronte di 12 lavoratori già dipendenti. L’amministrazione aveva considerato il reddito di esercizio, anziché il fatturato, quale parametro della capacità economica.

La decisione

La domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti è stata respinta. A sommario esame, il TAR ha ritenuto insussistente un sufficiente fumus boni iuris, reputando non irragionevole la valutazione amministrativa sulla capacità economica dell’impresa. In particolare, la scelta di considerare il reddito di esercizio anziché il fatturato non è stata ritenuta di per sé irragionevole, in rapporto al numero dei lavoratori già impiegati e all’ulteriore consistente numero di assunzioni richieste. La precedente domanda cautelare relativa al ricorso introduttivo era già stata dichiarata improcedibile con ordinanza n. 6598 del 25 novembre 2025. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con particolare riferimento al fumus boni iuris; il giudice ha respinto la sospensione ritenendo insufficiente tale presupposto.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento amministrativo può essere negata quando, a un sommario esame, le censure non risultino assistite da sufficiente fumus boni iuris.
  • La valutazione della capacità economica del datore di lavoro ai fini del rilascio del nulla-osta al lavoro subordinato non è irragionevole se l’amministrazione considera il reddito di esercizio, anziché il fatturato, purché motivi tale valutazione in relazione al numero dei lavoratori già impiegati e a quello degli ulteriori lavoratori che si intendono assumere.
  • La richiesta di assumere un numero significativamente elevato di ulteriori lavoratori stranieri, a fronte di una forza lavoro già consistente, può giustificare una valutazione negativa della capacità economica dell’impresa quando risulti non idonea a sostenere i nuovi rapporti di lavoro.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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