L.R. Calabria 52/2022
Modifiche alle leggi regionali 19/2002, 20/1999, 24/2008, 3/2018, 13/1983, 2/2001,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Calabria 23 dicembre 2022, n. 52 modifica varie discipline regionali: urbanistica, ARPACAL, sanità, CORECOM, referendum, Pro Loco e procedure di liquidazione di enti. Introduce anche la possibilità per la Regione di usare graduatorie di altre amministrazioni. Alcune proroghe e disposizioni hanno scadenze fino al 2023 o 2024.
Modifiche a leggi regionali calabresi e utilizzo delle graduatorie
Modifiche normative regionali e utilizzo delle graduatorie
La legge regionale Calabria 23 dicembre 2022, n. 52 interviene su più testi legislativi regionali, con effetti su governo del territorio, ARPACAL, sanità, comunicazione istituzionale, partecipazione popolare, associazionismo Pro Loco e liquidazioni di enti. Introduce inoltre una disciplina generale per l’utilizzo di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni da parte della Regione Calabria.
Governo del territorio e procedimenti urbanistici
In materia urbanistica, per le segnalazioni e comunicazioni pervenute alla Regione Calabria entro il 9 giugno 2022, con esclusione di quelle riferite alla Città metropolitana di Reggio Calabria, la Regione continua a esercitare il potere di diffida e i poteri sostitutivi. Gli enti competenti devono trasmettere trimestralmente al dipartimento regionale le informazioni sullo stato dei procedimenti. Se Province e Città metropolitana non esercitano i poteri conferiti entro 90 giorni, la Regione può intervenire con i poteri sostitutivi, nominando un commissario ad acta con oneri a carico dei Comuni inadempienti, oppure diffidando i Comuni prima dell’intervento sostitutivo.
ARPACAL: organo di revisione contabile
La disciplina dell’organo di revisione dell’ARPACAL viene riformata introducendo espressamente il revisore supplente. Il revisore unico vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica, redige le relazioni su bilancio preventivo e conto consuntivo e controlla gli atti di spesa e i risultati di gestione. Revisore unico e supplente sono designati dal Presidente della Giunta regionale tramite sorteggio da un elenco formatosi con avviso pubblico; i candidati devono avere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, la qualifica di revisori legali e una specifica esperienza in contabilità pubblica e gestione economico-finanziaria degli enti territoriali. L’incarico dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta per il medesimo soggetto. Il supplente è retribuito solo in caso di effettiva sostituzione. In caso di vacanza o impedimento del titolare, il supplente subentra fino alla scadenza naturale. È inoltre previsto che il revisore in carica alla data di entrata in vigore della legge resti in funzione fino alla scadenza del contratto.
Proroga in materia sanitaria
Nel settore dell’autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, il termine richiamato nell’articolo 14-bis della l.r. 24/2008 viene spostato dal 2022 al 2023.
Utilizzo di graduatorie concorsuali
La Regione Calabria può coprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, anche attingendo agli idonei di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni. Un regolamento della Giunta regionale dovrà definire modalità e criteri di utilizzo.
Turismo incoming e abrogazioni
Sono abrogati i capi III e IV della l.r. 3/2018, relativa agli incentivi al turismo incoming attraverso trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare.
Iniziativa legislativa popolare e referendum
Tra le materie che possono essere oggetto delle iniziative disciplinate dalla l.r. 13/1983 sono incluse anche quelle relative ai procedimenti di cui all’articolo 15 del d.lgs. 267/2000 e delle leggi regionali di attuazione, purché entro 15 anni dall’entrata in vigore della legge regionale istitutiva.
CORECOM Calabria, comunicazione digitale e Osservatorio “Media e minori”
Il CORECOM Calabria amplia le proprie funzioni con attività di informazione, prevenzione e contrasto rispetto all’uso scorretto delle tecnologie digitali, al cyberbullismo, alla tutela della reputazione e dell’identità digitale. Opera anche come Osservatorio “Media e minori”, senza nuovi oneri per il bilancio regionale e senza compensi o rimborsi aggiuntivi per presidente e componenti. L’Osservatorio svolge attività di ricerca su bullismo online, adescamento di minorenni, porno vendetta, sfide pericolose, ritiro sociale, gruppi pro-anoressia e istigazione al suicidio, oltre a studi su disinformazione, hate speech ed educazione ai prodotti audiovisivi. Può stipulare protocolli d’intesa e accordi con università calabresi e utilizzare risorse trasferite dall’Autorità per le funzioni delegate. È inoltre prevista una disciplina sul trattamento dei dati personali, anche particolari, per finalità di tutela amministrativa e di ricerca di interesse pubblico.
Partecipazione a bandi comunitari
Il CORECOM Calabria può partecipare a bandi comunitari per ottenere finanziamenti a gestione diretta della Commissione europea, nell’ambito delle proprie funzioni e, previo accordo con l’Autorità, anche in relazione alle funzioni di cui all’articolo 2 della l.r. 2/2001.
Composizione e durata del CORECOM Calabria
L’elezione dei componenti del CORECOM da parte del Consiglio regionale deve avvenire entro 45 giorni dall’insediamento, con voto segreto e voto limitato a due nomi; in caso di parità è eletto il più anziano. Non è immediatamente rieleggibile chi abbia svolto due mandati consecutivi, salvo il caso di un mandato inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie. Alla scadenza della legislatura, il Comitato uscente continua a operare fino alla nomina del successivo, nei limiti delle norme sulla proroga. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di un componente, il Consiglio regionale deve eleggere un sostituto entro 15 giorni; il componente uscente resta in carica fino alla sostituzione.
Abrogazioni in materia CORECOM e legalità
Sono abrogati il comma 9-bis dell’articolo 6 della l.r. 2/2001 e l’articolo 2 della l.r. 9/2018 in materia di prevenzione e contrasto della ’ndrangheta, legalità, economia responsabile e trasparenza.
Liquidazione di comunità montane ed enti pubblici
I termini per la liquidazione delle comunità montane soppresse sono prorogati al 31 dicembre 2024; il commissario liquidatore in carica conserva le funzioni fino a nuova nomina. Inoltre, per la conclusione delle procedure di liquidazione di enti pubblici previste da leggi regionali, il termine del 31 dicembre 2022 è differito al 30 giugno 2023.
Pro Loco
La Regione riconosce le attività di UNPLI ed EPLI, nelle rispettive articolazioni territoriali, come organismi di coordinamento e rappresentanza delle Pro Loco iscritte. La Giunta regionale può stipulare con tali organismi accordi di collaborazione per iniziative regionali previste dall’articolo 3 della l.r. 22/2020.
Regime finanziario ed entrata in vigore
Dall’attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
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