Ordinanza n. 1349/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per annullamento previa sospensione della deliberazione del Direttore Generale della ASL Viterbo n. 1990 del 16 dicembre 2025, comunicata alla ricorrente in data 24 dicembre 2025 Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. il 16\2\2026: per l annullamento, in via incidentale, della deliberazione del Direttore Generale della ASL Viterbo n. 1990 del 16 dicembre 2025 di aggiudicazione a Roche Diagnostics S.p.A. del Lotto 2 della procedura aperta telematica per la fornitura di sistemi diagnostici per la ricerca rapida qualitativa dell’antigene specifico del Virus Sars-Cov-2 + RSV + FLU A/B con strumentazione con metodo di lettura in fluorescenza, nella parte in cui non ha disposto l’esclusione di A. Menarini Diagnostics S.r.L. (doc. 1) dei verbali di gara, nella parte in cui non hanno disposto l’esclusione di A. Menarini Diagnostics S.r.L. dalla procedura in ragione dell’incompletezza della sua offerta (doc. 2) ove occorrer possa, della lex specialis, ivi inclusi i chiarimenti della Stazione Appaltante, nelle parti di cui in esposizione (docc. 3, 4, 5 e 5bis) per quanto occorrer possa, e in parte qua, di tutti gli atti connessi, presupposti o conseguenti a quelli sopra citati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione di aggiudicazione del Lotto 2 di una procedura aperta telematica per la fornitura di sistemi diagnostici rapidi per SARS-CoV-2, RSV e influenza A/B
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione del Lotto 2 disposta in favore di Roche Diagnostics S.p.A., chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione emerge che la contestazione riguardava, in particolare, l'interpretazione e l'applicazione dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica relativi alla possibilità di eseguire contemporaneamente altri test e alla velocità e immediatezza nell'esecuzione e nell'individuazione dei risultati. La ricorrente sosteneva che la proposta dell'aggiudicataria non fosse conforme alla lex specialis, in quanto non avrebbe consentito l'indagine su tutti gli altri virus e avrebbe dovuto comportare l'azzeramento del punteggio attribuito. Roche Diagnostics S.p.A. ha proposto ricorso incidentale, deducendo l'illegittimità dell'aggiudicazione nella parte in cui non aveva disposto l'esclusione dell'offerta della ricorrente per incompletezza, nonché, ove occorrente, l'illegittimità della lex specialis e dei chiarimenti della stazione appaltante.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente convertito il rito attivato in quello speciale previsto dagli artt. 120 e seguenti c.p.a., in ragione della materia degli appalti pubblici e degli interessi coinvolti. In sede cautelare ha respinto la domanda di sospensione per difetto, in particolare, del fumus boni iuris. Il Collegio ha ritenuto non evidente alcun vizio nel percorso logico seguito dalla stazione appaltante, esercitando la propria discrezionalità tecnica, per attribuire il punteggio che ha consentito a Roche Diagnostics S.p.A. di aggiudicarsi la gara. Ha osservato che la proposta dell'aggiudicataria consentiva l'esecuzione contemporanea di altri test, in coerenza con il dato letterale della lex specialis, che non imponeva necessariamente l'indagine su tutti gli altri virus e non richiedeva l'unicità del supporto reattivo. Ha inoltre ritenuto coerente l'offerta con i requisiti di velocità e immediatezza, sulla base di criteri temporali obiettivi e della possibilità di accertare la presenza di più virus mediante un unico prelievo e in un tempo complessivamente più ridotto. Le questioni residue sono state rimesse all'approfondimento del giudizio di merito, fissato per il 22 aprile 2026. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente, nella misura di euro 1.000,00 per ciascuna delle due controparti, ASL Viterbo e Roche Diagnostics S.p.A.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con particolare riferimento al fumus di fondatezza; il TAR ne ha escluso la sussistenza.
artt. 120 e ss. c.p.a.
Il rito è stato convertito nel rito speciale applicabile alle controversie relative alle procedure di affidamento di contratti pubblici.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'aggiudicazione non può essere concessa quando non emerga, con sufficiente evidenza, un vizio dell'operato della stazione appaltante e manchi quindi il fumus boni iuris, ferma la possibilità di approfondire le questioni nel giudizio di merito.
- La valutazione della conformità di un'offerta tecnica ai criteri della lex specialis deve basarsi sul dato letterale della disciplina di gara: non può essere imposta un'indagine più ampia di quella espressamente richiesta, se il testo non prescrive l'esame di tutti gli elementi ipotizzati dal concorrente.
- Quando la lex specialis non impone l'unicità del supporto reattivo, l'utilizzo di più supporti non determina, di per sé, l'incompatibilità dell'offerta con il criterio che valorizza l'esecuzione contemporanea di più test.
- La valutazione tecnica della stazione appaltante sui requisiti di velocità e immediatezza dell'offerta può fondarsi su criteri temporali obiettivi e sulla possibilità di eseguire più accertamenti con un unico prelievo, senza che il sindacato cautelare possa sostituire la valutazione amministrativa in assenza di manifesta illogicità o travisamento.
Come è indicizzato
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