Ordinanza n. 3988/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento dm del Ministro dell'Interno in data 16 febbraio 2022 di rigetto concessione cittadinanza italiana n. K10/-OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale di concessione della cittadinanza italiana
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministro dell'Interno del 16 febbraio 2022, con il quale è stata rigettata la domanda di concessione della cittadinanza italiana. Nell'udienza camerale istruttoria finalizzata alla gestione dell'arretrato, le parti hanno confermato la persistenza dell'interesse alla decisione. Non sono state prospettate esigenze di integrazione del contraddittorio né richieste istruttorie ulteriori; il ricorrente ha inoltre depositato documentazione in data 25 febbraio 2026.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità del diniego di cittadinanza. Preso atto della persistenza dell'interesse alla decisione, dell'assenza di esigenze di integrazione del contraddittorio e della sufficiente istruzione della causa, ha disposto la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR per la fissazione dell'udienza di merito nell'ambito delle udienze di smaltimento dell'arretrato. La decisione è quindi interlocutoria e non contiene una valutazione sui motivi di ricorso né sulle spese.
Norme richiamate
artt. 72-bis e 73, comma 1-bis, c.p.a.
Il giudice richiama il divieto di differimento della trattazione, salvo eccezionali motivi, nel contesto della gestione delle udienze di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, nell'ambito della gestione dell'arretrato, le parti confermano la persistenza dell'interesse alla decisione e non risultano necessarie né l'integrazione del contraddittorio né ulteriori attività istruttorie, il giudice può trasmettere il fascicolo al Presidente del tribunale per la calendarizzazione dell'udienza di merito.
- La verifica preliminare della persistenza dell'interesse a ricorrere è funzionale a consentire, ove tale interesse sia venuto meno, una definizione in rito per improcedibilità o estinzione; in sua presenza, il giudizio deve essere calendarizzato per la decisione di merito.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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