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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34643/2025 del 23/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Cardinale ha chiesto misure alternative (affidamento in prova, detenzione domiciliare o semilibertà) in relazione a un residuo pena di 2 anni, 1 mese e 25 giorni e 14.000 euro di multa per cessione di cocaina. Il Tribunale ha rigettato l'istanza motivando sulla gravità del reato recente, sui consistenti precedenti e carichi pendenti, sull'assenza di informazioni circa la 'revisione critica' del condannato e sul contesto familiare (rilevando il coinvolgimento del fratello). Il ricorso impugnatorio deduce violazione degli artt. 47, 47-ter e 50 ord. pen. e denuncia mancata acquisizione della relazione dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (Uepe), contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; inoltre si osserva che il magistrato di sorveglianza di Palermo aveva concesso 180 giorni di liberazione anticipata, circostanza che potrebbe ridurre la pena al di sotto dei limiti per la detenzione domiciliare. Il Pubblico Ministero ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato con riferimento soprattutto alla decisione assunta in assenza della relazione dell'Uepe. Ha qualificato la motivazione del Tribunale come contraddittoria e incongrua, posto che il Tribunale stesso aveva richiesto la relazione ma ha deciso comunque senza acquisirla e ha dato rilievo decisivo a profili (revisione critica, idoneità del contesto familiare) che l'Uepe avrebbe dovuto valutare. Conseguentemente l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta per un nuovo esame che sia preceduto dall'acquisizione e dalla valutazione della relazione dell'Uepe. La Corte non ha invece deciso definitivamente sulla questione della rideterminazione della pena alla luce dei 180 giorni concessi a Palermo, trattando come assorbente il profilo della mancata acquisizione dell'Uepe.

Norme richiamate

  • art. 656, comma 5, cod. proc. pen.

    Contestualizza l'ordine di esecuzione sospeso a cui si riferisce il residuo pena; menzionata come norma di riferimento per l'esecuzione della pena.

  • art. 47 ord. pen. (comma secondo)

    Interpretata nel senso che la decisione in materia di affidamento in prova proposta da soggetto in libertà deve essere adottata sulla base dell'osservazione della personalità tramite l'intervento dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (Uepe); l'assenza della relazione Uepe impedisce una valutazione completa.

  • art. 47-ter ord. pen.

    Richiamato tra le norme rilevanti per le misure alternative e il controllo dell'idoneità del condannato; la Corte lo considera nell'insieme delle disposizioni che richiedono l'intervento dell'Uepe per le valutazioni socio-familiari e di revisione critica.

  • art. 50 ord. pen.

    Richiamato tra le norme dell'ordinamento penitenziario pertinenti alle misure alternative; impiegato nel quadro normativo che richiede accertamenti sulla personalità e sulle condizioni per l'applicazione delle misure.

  • art. 72, comma 2, ord. pen. (lett. b e c)

    Interpretato come attribuente all'Uepe le indagini socio-familiari, l'attività di osservazione del comportamento e la proposta del programma di trattamento, funzioni decisive ai fini della valutazione dell'affidamento e della detenzione domiciliare.

Massime di principio

  • Quando l'istanza di affidamento in prova è proposta da soggetto in libertà, il Tribunale di sorveglianza deve acquisire la relazione dell'Uepe: decidere senza di essa espone la motivazione a vizi e può determinare l'annullamento con rinvio.
  • Se l'Uepe ha l'istruttoria in corso, il giudice deve motivare adeguatamente perché decide comunque senza la relazione o, di norma, disporre il rinvio per acquisirla; la carenza non può ricadere negativamente sul richiedente.
  • Il rigetto di una misura alternativa non può fondarsi esclusivamente sui precedenti penali o su condotte di terzi (es. decisioni o condanne di familiari): è necessaria una valutazione individuale della revisione critica, del lavoro e del contesto familiare, preferibilmente supportata dalla relazione Uepe.
  • Se esistono provvedimenti intervenuti in altra sede (es. liberazione anticipata di 180 giorni) che possono incidere sulla determinazione della pena e sui limiti di ammissibilità di certe misure (es. detenzione domiciliare), il Tribunale deve verificarne l'effetto prima di escludere talune opzioni per limiti di pena.
  • In presenza di carenze istruttorie rilevanti (mancata acquisizione di atti che la legge attribuisce all'Uepe), il rimedio più probabile è l'annullamento con rinvio per un nuovo esame compiuto con gli atti completi.

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