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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9136/2025 del 05/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (omesso versamento IVA). Il ricorrente deduceva un unico motivo: violazione degli artt. 42 e 45 cod. pen. e manifestà illogicità della motivazione, sostenendo l'assenza del dolo per una crisi di liquidità improvvisa e attribuibile a terzi (istituti bancari), nonché l'avvenuta vendita di un appartamento per sanare il debito e altre iniziative volte a fronteggiare la crisi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse motivato adeguatamente la valutazione del dolo generico: il ricorrente non aveva provato l'esistenza di forza maggiore o stato di necessità, la crisi di liquidità risultava prevedibile (emersa già nel 2015 per il settore edilizia e per il fallimento di un accordo bancario), non risultava provato l'effettivo impiego del ricavato dalla vendita dell'appartamento per estinguere l'IVA e della dilazione ottenuta del 2017 era stata pagata solo una rata su venti. I tentativi di concordato non ebbero esito positivo. La Corte ha inoltre osservato che la novella normativa (d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87, con l'inserimento del comma 3-bis nell'art. 13 d.lgs. n. 74/2000) non rilevava perché non era stata invocata dal difensore. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna alle spese processuali e il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 10-ter, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma che punisce l'omesso versamento dell'IVA; la sentenza ha accertato l'oggettiva consumazione del reato e ha valutato il profilo soggettivo (dolo generico) in presenza di elementi oggettivi sulla prevedibilità della crisi di liquidità

  • artt. 42 e 45 cod. pen.

    Richiamati dal ricorrente in tema di dolo ed elemento psicologico; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché la motivazione di merito ha fornito adeguata valutazione del dolo (assenza di prova di circostanze esimenti come forza maggiore o stato di necessità)

  • art. 13, d.lgs. n. 74/2000 (comma 3-bis, introdotto dal d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87)

    i reati di cui agli artt. 10-bis e 10-ter, stesso decreto, non sono punibili se il fatto dipende da cause non imputabili all'autore sopravvenute, rispettivamente, all'effettuazione delle ritenute o all'incasso dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine, il giudice tiene conto della crisi non transitoria di liquidità dell'autore dovuta alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi.

    La Corte ha precisato che la novella non rilevava nel caso in esame perché il difensore non aveva dedotto che le cause dell'omesso versamento fossero sopravvenute all'incasso dell'IVA né aveva sostenuto che la crisi non transitoria dipendesse da una delle ipotesi descritte

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per l'effetto della declaratoria di inammissibilità: conseguente condanna alle spese del procedimento e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui quantificata equitativamente in euro 3.000,00

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata per escludere che il ricorso fosse stato proposto in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nondimeno è stata comunque dichiarata l'inammissibilità e disposte le sanzioni pecuniarie

Massime di principio

  • Per escludere il dolo nell'omesso versamento IVA è necessario allegare e provare circostanze concrete che dimostrino l'assenza di volontà di evadere: crisi di liquidità imprevedibile, forza maggiore o stato di necessità non imputabili all'autore
  • La prevedibilità e la persistenza di difficoltà economiche pregresse possono giustificare la qualificazione del comportamento come doloso se il contribuente non adotta misure ragionevoli per fronteggiarle
  • La semplice vendita di un bene personale non è di per sé probatoria dell'intento di estinguere debiti fiscali: deve risultare documentalmente l'impiego effettivo delle somme per il pagamento delle imposte contestate
  • La novella normativa che esclude punibilità in caso di crisi non imputabile (art. 13, comma 3-bis d.lgs. n. 74/2000) opera solo se il difensore la invoca e dimostra che le cause sopravvenute sussistono e rientrano nelle ipotesi normative
  • In cassazione la censura sull'elemento soggettivo richiede che il ricorrente individui profili di illogicità o carenza motivazionale specifici e decisivi: valutazioni fondate su elementi obiettivi e non contestati dai fatti in istruttoria difficilmente sono riaperti

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