Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46893/2022 del 12/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza dell'8/9/2021 che aveva rigettato la richiesta di modifica del provvedimento di esecuzione relativo a pene concorrenti. Il ricorrente sosteneva l'illegittimità del cumulo parziale disposto dal giudice dell'esecuzione, affermando che il criterio moderatore di cui all'art. 78, primo comma, n. 1, c.p. (limite massimo di 30 anni) dovesse essere applicato al cumulo totale delle pene e non solo ai singoli cumuli parziali; richiamava altresì l'art. 80 c.p. e contestava l'operatività dell'art. 675, comma 4, c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato il principio secondo cui, ove esistano plurime condanne e periodi di detenzione sopportati in tempi diversi, non è possibile formare un unico cumulo e poi detrarre dalla somma complessiva la detenzione cautelare riferibile a condanne commesse in tempi diversi. È necessario procedere a cumuli parziali successivi, detraendo per ciascuna condanna la pena già scontata o la detenzione cautelare relativa, e applicare il criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p. ai singoli cumuli parziali quando il cumulo parziale ecceda i limiti previsti. La Corte ha ritenuto che l'applicazione generalizzata del limite di 30 anni al cumulo totale determinerebbe impunità per reati successivi e violerebbe il divieto di eseguire una pena prima della commissione del reato (art. 657, comma 4, c.p.p.). Condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 78 cod. pen.

    la pena da applicare nel caso di concorso di reati che importano pene detentive temporanee non può superare il limite massimo di trent'anni di reclusione

    Funge da criterio moderatore applicabile al cumulo parziale fra il residuo di pena da espiare e la pena inflitta per ciascun reato successivo; non impedisce che, nel corso della vita, la detenzione complessiva possa eccedere i 30 anni se i reati sono commessi in tempi diversi

  • art. 80 cod. pen.

    Norma generale sul cumulo delle pene; il giudice dell'esecuzione non può tuttavia utilizzarla per giungere a un cumulo totale che determini l'elisione del limite moderatore in contrasto con l'ordine cronologico delle condanne

  • art. 675, comma 4, cod. proc. pen.

    Riferimento alla materia della fungibilità delle pene; la Corte ha ritenuto tale norma non ostativa all'operazione di cumuli parziali quando le detenzioni si riferiscono a reati commessi in tempi diversi

  • art. 657, comma 4, cod. proc. pen.

    "l'esecuzione della pena non può precedere la commissione del reato"

    Impedisce di scomputare o applicare pene in modo da far precedere l'esecuzione alla commissione di reati successivi; giustifica la necessità di operare detrazioni e cumuli in ordine cronologico

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese del procedimento e a somme alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 4940 del 12/10/1998 (Monopoli)

    Precedente che conferma la regola dei cumuli parziali e l'applicabilità del criterio moderatore ai singoli cumuli parziali

Massime di principio

  • Se le condanne e i periodi di detenzione si riferiscono a reati commessi in tempi diversi, il computo esecutivo va fatto con cumuli parziali successivi, detraendo per ciascuna condanna la pena già scontata o la detenzione cautelare relativa prima di procedere al cumulo con le pene successive
  • Il limite di 30 anni previsto dall'art. 78 c.p. è un criterio moderatore da applicare ai singoli cumuli parziali che eccedano la soglia, non un limite che impedisca in assoluto che la detenzione complessiva nel corso della vita dell'individuo superi tale durata
  • Non è corretto formare un unico cumulo totale e poi detrarre retroattivamente tutte le detrazioni: ciò potrebbe violare il divieto di eseguire una pena prima della commissione del reato (art. 657 c.p.p.) e produrre impunità per reati successivi
  • In caso di dubbi sull'ordine di computo o sulla rilevanza temporale delle detenzioni, occorre seguire l'ordine cronologico delle condanne e delle detenzioni al fine di evitare errori di scomputo e garantire la corretta applicazione del criterio moderatore
  • La proposizione di ricorso contraria a questa regola rischia di essere dichiarata inammissibile e di comportare condanna alle spese e sanzioni economiche (art. 616 c.p.p.)

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.