Cassazione Penale, Sentenza n. 36019/2026 del 13/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’indagato, sottoposto alla custodia cautelare in carcere per il reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di Roma che aveva respinto il riesame contro la misura. Con due motivi ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione: il primo in ordine alla concretezza delle esigenze cautelari, lamentando che non fossero stati adeguatamente considerati l’incensuratezza e la regolare presenza sul territorio; il secondo in ordine all’inidoneità di misure meno afflittive, sostenendo che tale conclusione fosse stata desunta da elementi insufficienti, quali il luogo in cui era stato fermato e la mancanza di un domicilio idoneo. Il Procuratore generale ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità, perché il ricorso era stato trasmesso via PEC il 25 giugno 2026, anziché depositato telematicamente nel portale dei servizi telematici, senza allegare documentazione relativa a un malfunzionamento.
La decisione
La Corte ha accolto l’eccezione preliminare del Procuratore generale e ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare nel merito i due motivi cautelari. Ha rilevato che, dal 1° aprile 2026, per gli atti in questione non era più consentito il deposito via PEC e che il ricorso per cassazione cautelare doveva essere depositato telematicamente secondo gli artt. 111-bis, 311 e 582 c.p.p.; il deposito non telematico resta ammesso, fuori dalla disciplina transitoria, nei casi di malfunzionamento previsti dall’art. 175-bis c.p.p., qui non documentati. La violazione delle modalità di deposito determina l’inammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p. La Corte ha inoltre escluso che tale disciplina comporti una lesione del diritto di difesa o un ostacolo sproporzionato all’accesso alla giustizia. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non essendo stata esclusa la sua colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
l’ordinario ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 311, comma 3, cod. proc. pen. va presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione, osservando le forme previste dall’art. 582 cod. proc. pen.
Il ricorso per cassazione in materia cautelare deve essere presentato presso la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione, rispettando le forme di deposito stabilite dall’art. 582 c.p.p.
in base al quale, salvo che la legge disponga diversamente, l’atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità previste dall’art. 111-bis cod. proc. pen. nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
Salvo una diversa previsione di legge, l’impugnazione va depositata nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato e con le modalità telematiche previste dall’art. 111-bis c.p.p.
Tale ultima norma, introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, prevede il deposito telematico quale modalità esclusiva del deposito di atti, documenti, richieste, memorie, salvo quanto previsto dall’art. 175-bis cod. proc. pen.
Il deposito telematico costituisce la modalità ordinaria ed esclusiva di deposito degli atti, fatte salve le eccezioni disciplinate dall’art. 175-bis c.p.p. e le disposizioni transitorie applicabili.
a far data dal 1° aprile 2026, è applicabile la disciplina prevista in via ordinaria per il deposito del ricorso per cassazione cautelare dagli artt. 111-bis, 311 e 582 cod. proc. pen., non essendo più prevista la possibilità del deposito dell'atto di impugnazione cautelare mediante PEC, se non in ipotesi di malfunzionamento del portale dei servizi telematici, debitamente certificato, ovvero accertato e attestato
Dal 1° aprile 2026 il deposito via PEC dell’impugnazione cautelare è ammesso soltanto in caso di malfunzionamento del portale, secondo i presupposti di certificazione o accertamento e attestazione previsti dalla disciplina.
art. 87, comma 5, d.lgs. n. 150/2022
Ai sensi dell’art. 87, comma 5, d. lgs. n. 150/2022, l’applicazione della disposizione di cui all’art. 111-bis cod. proc. pen. è stata, infatti, posticipata a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di cui ai commi 1 e 3 del citato art. 87, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del predetto articolo per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati
La norma ha subordinato l’applicazione del deposito telematico ai termini stabiliti dal regolamento ministeriale, secondo la disciplina transitoria per uffici giudiziari e tipologie di atti.
art. 87-bis, comma 1, d.lgs. n. 150/2022
Inoltre, l’art. 87-bis, comma 1, d. lgs. n. 150/2022 ha consentito il deposito mediante posta elettronica certificata entro il medesimo termine indicato dal citato art. 87, comma 5, per tutti gli atti, i documenti, le istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell’art 87, comma 6-bis, e da quelli individuati ai sensi del comma 6-ter del medesimo articolo.
La possibilità transitoria di deposito via PEC era limitata al termine previsto dall’art. 87, comma 5, e agli atti non ricompresi nelle esclusioni indicate dalla disciplina.
art. 3, comma 3-ter, d.m. 29 dicembre 2023, n. 217
ha individuato, al comma 3-ter, il termine ultimo del 31 marzo 2026, per il deposito degli atti tramite posta elettronica certificata negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettera d), cioè il Tribunale ordinario, da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV, titolo I, capo VI e titolo II, capo III del codice di procedura penale, nonché in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio.
Per gli uffici e i procedimenti indicati, la disciplina regolamentare ha fissato al 31 marzo 2026 il termine ultimo per il deposito degli atti tramite PEC; dal giorno seguente tale modalità non era più utilizzabile, salvo le eccezioni previste.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La mancata osservanza delle modalità di deposito telematico dell’impugnazione – fuori dai casi previsti dall’art. 175-bis – determina, dunque, l’inammissibilità dell’impugnazione, sanzione esplicitamente comminata dal legislatore all’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
L’impugnazione depositata con modalità diverse da quelle prescritte è inammissibile, salvo che ricorra un caso di malfunzionamento rientrante nell’art. 175-bis c.p.p.
art. 12 preleggi
Ciò in quanto il sistema sopra delineato: «a) è espressione di una scelta legislativa non irragionevole, che risponde a finalità di semplificazione, razionalizzazione e accelerazione delle scansioni processuali; b) è conforme all'interpretazione letterale ai sensi dell'art. 12 delle preleggi;
La Corte considera la disciplina del deposito telematico coerente con il criterio letterale d’interpretazione e con le finalità di semplificazione, razionalizzazione e accelerazione del processo.
art. 6 CEDU
non confligge con il "diritto di accesso" alla giustizia tutelato dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU e non lede il principio del favor impugnationis
L’applicazione della disciplina formale sul deposito telematico, nei termini considerati dalla Corte, non viola il diritto di accesso alla giustizia né il principio del favor impugnationis.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, quando la causa d’inammissibilità è ascrivibile a colpa del ricorrente, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Dal 1° aprile 2026 il ricorso per cassazione cautelare deve essere depositato telematicamente secondo le modalità ordinarie previste dagli artt. 111-bis, 311 e 582 c.p.p.; il deposito via PEC non è più ammesso, salvo un malfunzionamento del portale dei servizi telematici rientrante nell’art. 175-bis c.p.p.
- La mancata osservanza delle modalità prescritte per il deposito telematico dell’impugnazione, in assenza di una delle eccezioni previste per il malfunzionamento, determina l’inammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
- La sanzione d’inammissibilità per il deposito effettuato con modalità non consentite non lede, di per sé, il diritto di accesso alla giustizia o il favor impugnationis, quando deriva da una disciplina legislativa non irragionevole, finalizzata alla semplificazione, razionalizzazione e accelerazione del processo.
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