Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 11005/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo non si confrontava criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a reiterare le stesse doglianze già respinte in appello. Di conseguenza ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La persona imputata aveva riportato, sia in primo grado sia in appello, condanna a sei mesi di reclusione ed euro 154,00 di multa per un furto aggravato. Con il ricorso per cassazione, proposto a mezzo del difensore, deduceva un unico motivo di inosservanza ed erronea applicazione di legge, sostenendo di essere stata illegittimamente privata della possibilità di accedere alla causa estintiva per condotte riparatorie prevista dall'art. 162-ter c.p. In sostanza contestava la valutazione della Corte di appello, che aveva ritenuto non integrata un'offerta reale idonea ai fini della norma, ma il ricorso si limitava a riproporre le medesime censure già formulate in appello senza confrontarsi con la motivazione di secondo grado.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Norma incriminatrice del furto semplice, richiamata insieme all'aggravante contestata nel titolo di reato deciso nei precedenti gradi.

  • art. 625 n. 2 c.p.

    Aggravante del furto contestata nella sentenza di merito, che ha portato alla condanna confermata in appello.

  • art. 162-ter c.p.

    Causa estintiva per condotte riparatorie; la Corte ha ritenuto che il motivo di ricorso non si misurasse con la motivazione della Corte territoriale che aveva escluso la sussistenza di un'offerta reale rilevante ai fini della norma.

  • art. 581 c.p.p.

    Richiamato per affermare che i motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta, a pena di inammissibilità.

  • art. 591 c.p.p.

    Richiamato quale base normativa dell'inammissibilità per difetto di specificità dei motivi di impugnazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente all'inammissibilità.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è necessario un confronto puntuale e critico con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello non soddisfa il requisito di specificità del motivo.
  • Un motivo di ricorso che si limiti a reiterare censure già disattese dal giudice di merito, senza indicare errori logici o giuridici della decisione impugnata, è inammissibile perché difetta della funzione tipica dell'impugnazione, cioè la critica argomentata al provvedimento.
  • La richiesta di accesso alla causa estintiva per condotte riparatorie richiede la verifica della concreta idoneità dell'offerta o della riparazione ai fini dell'art. 162-ter c.p.; se il giudice di merito esclude motivatamente tale presupposto, il ricorso che non si confronti con tale ratio è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.