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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44741/2024 del 05/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugna la sentenza di conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale relativa a due società (STAR COLLECTIONS s.r.l. e HUA FENG GROUP s.r.l.). Il ricorrente propone sei motivi: (1) contestazione della riconducibilità alla bancarotta della cessione di ramo d'azienda per valore incongruo e risoluzione anteriore al fallimento; (2) duplicazione della condotta rispetto alla vendita di beni della fallita; (3) contestazione della rilevanza penale per l'asportazione di beni dal supermercato di Paderno Dugnano per valore non determinato; (4) contestazione della distrazione relativa a un autocarro Iveco in leasing, restituito alla curatela; (5) carenza di motivazione e mancanza del dolo specifico nella bancarotta documentale (omessa o fraudolenta tenuta delle scritture); (6) manifesta illogicità nella mancata concessione delle attenuanti generiche, richiamando la collaborazione con il curatore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso nel complesso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato la valutazione dei giudici di merito, ritenendo corretta la qualificazione come bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrattiva) per: la cessione del ramo d'azienda a prezzo vile (30.000 euro) non pagato e senza effettiva retrocessione, la vendita di beni del centro commerciale anche in epoca successiva al fallimento, l'asportazione notturna di merce e arredi recuperati dalla curatela, e l'uso del veicolo da parte di altre società del gruppo con recupero solo dopo intervento del curatore. Quanto alla bancarotta documentale, la Corte ha ritenuto provato il dolo specifico per l'omessa consegna e la mancata tenuta delle scritture, finalizzate a impedire la ricostruzione del patrimonio (con danni rilevanti alla massa creditoria). Sul piano sanzionatorio la Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche, valorizzando l'assenza di collaborazione significativa e la gravità delle distrazioni patrimoniali.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Limita i motivi di ricorso in cassazione a vizi di motivazione e di diritto espressamente individuati; la Corte ricorda che non può riesaminare i fatti né sostituirsi al giudice di merito, valutando solo la completezza, la correttezza e la logicità della motivazione

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Usato per la sintetica esposizione dei motivi di ricorso (richiesta di sintesi dei motivi ai sensi dell'articolo citato)

  • art. 216, comma 1, n. 2 l.f. (legge fallimentare / R.D. 267/1942)

    Disciplina la bancarotta fraudolenta documentale: distingue la sottrazione/distruzione/falsificazione delle scritture (che richiede dolo specifico) dalla tenuta irregolare delle scritture (che richiede dolo generico); la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie con dolo specifico per la mancata consegna e la volontaria omissione delle scritture

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato quale argomento ricorrente: la Corte ricorda che non è ammessa in cassazione una critica che in realtà ponga a confronto diretto le argomentazioni con il materiale probatorio (cioè un travisamento del fatto non descritto nei limiti previsti dall'art. 606)

  • art. 133 cod. pen.

    Principi generali sulle circostanze attenuanti generiche: il riconoscimento non è automatico e richiede elementi positivi; la Corte ha ritenuto congruo il diniego per la mancanza di meriti processuali/extraprocessuali e per la scarsa collaborazione

Massime di principio

  • La Cassazione non può rinnovare la valutazione del materiale probatorio: il ricorso per cassazione deve contestare vizi di diritto o vizi logico-motivazionali rilevabili ai sensi dell'art. 606, non chiedere una diversa valutazione dei fatti.
  • In presenza di una 'doppia conforme' (prime due decisioni che convergono), la Corte legge congiuntamente le motivazioni di primo e secondo grado; ciò rende più difficile il sindacato in cassazione sui fatti e sulle prove.
  • La nozione di 'distrazione' patrimoniale è ampie: non conta la forma dell'atto ma l'effetto di depauperamento del patrimonio e l'impedimento al soddisfacimento dei creditori; il valore apparente o la successiva risoluzione non escludono il reato se non vi è effettivo recupero.
  • Per la bancarotta documentale, la distinzione tra sottrazione/falsificazione (dolo specifico) e tenuta irregolare (dolo generico) è fondamentale: l'assenza o la mancata consegna di documenti può far presumere il dolo specifico quando è finalizzata a coprire distrazioni e rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio.
  • La determinazione del valore dei beni sottratti non è sempre necessaria: anche beni di modico valore possono integrare bancarotta se la sottrazione incide sugli interessi dei creditori; la consistenza deve essere valutata rispetto all'effetto sulla massa creditoria.
  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche resta valutazione di merito insindacabile in cassazione, salvo manifesta contraddittorietà o carenza motivazionale; la semplice invocazione di 'collaborazione' richiede prova concreta e motivazione specifica del giudice se non riconosciuta.

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