Cassazione Penale, Sentenza n. 34513/2025 del 23/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da Di Lodovico contro la sentenza del Tribunale di Pescara che lo condannò per il reato di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309/1990. La Corte territoriale aveva ritenuto mancante lo "specifico mandato ad impugnare" richiesto dall'art. 581, comma 1‑quater, c.p.p., essendo l'imputato stato giudicato in sua assenza. La difesa ha invece dedotto che il nuovo mandato conferito dopo la sentenza al medesimo difensore di fiducia, con elezione di domicilio nello studio e con puntuale indicazione del procedimento e dei poteri, dimostrava conoscenza della sentenza e volontà di impugnare.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, pur non contenendo il mandato un riferimento esplicito e testuale alla sentenza impugnata, il complesso degli elementi (riferimento puntuale al procedimento, data del mandato successiva alla sentenza, precedente incarico fiduciario conferito allo stesso difensore e ribadita elezione di domicilio) dimostrava sufficientemente la specificità del mandato e la volontà dell'imputato di impugnare. Sulla base di ciò l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello di L'Aquila per la celebrazione del giudizio di appello.
Norme richiamate
art. 581, comma 1‑quater, cod. proc. pen.
Disciplina il requisito del "specifico mandato" per l'appello proposto da imputato giudicato in assenza; va interpretato in funzione della garanzia che l'imputato abbia conoscenza effettiva della sentenza e manifesti rinnovata volontà di impugnare. Non richiede formule sacramentali: il mandato può desumersi dal tenore complessivo dell'atto.
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale relativa al reato contestato (riferimento alla materia sostanziale del procedimento); citata per contestualizzare la decisione di merito impugnata.
d.lgs. n. 150/2022 e legge 9 agosto 2024, n. 114
Le modifiche normative temporali incidono sui requisiti formali del mandato: l'appello è stato depositato dopo il d.lgs. 150/2022 ma prima dell'entrata in vigore della legge n.114/2024, per cui si applicava la versione originaria dell'art. 581, comma 1‑quater. La Corte osserva che la normativa correttiva del 2024 modifica il regime imponendo l'obbligo del mandato specifico dopo sentenza solo quando l'impugnazione è proposta dal difensore d'ufficio.
Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. U., n. 13808 del 24/10/2024; Sez. III, nn. 33122 e 20365 del 2024)
I precedenti chiariscono che il "specifico mandato" deve essere successivo alla sentenza e che la sua esistenza si apprezza nel contenuto complessivo dell'atto, senza esigere formule rituali; confermano l'orientamento interpretativo adottato dalla Corte nella decisione.
Massime di principio
- Quando l'imputato è stato giudicato in sua assenza, il mandato difensivo utile a proporre appello deve essere conferito dopo la pronuncia della sentenza.
- Non è necessaria una formula sacramentale o un'esplicita menzione testuale della sentenza: il requisito può ritenersi soddisfatto se, dal contenuto complessivo del mandato, emergono in modo certo la conoscenza della sentenza e la volontà di impugnare.
- Elementi probanti della specificità del mandato: riferimento puntuale al procedimento, data del conferimento successiva alla sentenza, conferma di un incarico fiduciario precedentemente svolto dallo stesso difensore, elezione di domicilio presso il difensore, e l'attribuzione di poteri processuali coerenti con il gravame (inclusi poteri di rinuncia o di negoziazione).
- Verificare sempre la tempistica rispetto alle modifiche legislative: dopo la legge n.114/2024 il requisito del mandato specifico opera con profili diversi soprattutto se l'appello è proposto dal difensore d'ufficio.
- In caso di dubbio sulla sufficienza formale del mandato, è prudente acquisire un nuovo mandato espresso, contenente data successiva alla sentenza, specifico riferimento all'impugnazione e l'elezione di domicilio, per evitare l'inammissibilità.
- I giudici devono interpretare i mandati in modo coerente con la finalità garantista della norma: evitare formalisme che privino l'imputato della possibilità di impugnare quando vi sia prova concreta della sua consapevolezza e volontà.
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