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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13223/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il recupero di omissioni contributive riferite a un appalto, comprensive non solo dei contributi previdenziali non versati dall'appaltatrice, ma anche delle sanzioni civili conseguenti. La Corte d'Appello aveva accolto l'appello dell'ente previdenziale e aveva ritenuto la committente obbligata in solido anche per le sanzioni civili, sul presupposto che, per il periodo gennaio-settembre 2011, l'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003, nel testo applicabile ratione temporis, estendesse la solidarietà del committente ai contributi e alle relative sanzioni, considerate componente funzionalmente accessoria e automatica dell'obbligazione contributiva. La società committente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003, come modificato dal d.l. n. 5/2012, deducendo che la solidarietà passiva non poteva estendersi alle sanzioni civili in mancanza di espressa previsione normativa e che la successiva modifica del 2012, che aveva escluso le sanzioni dalla solidarietà, aveva natura innovativa e non interpretativa. L'ente previdenziale ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo della committente, affermando che, per i crediti relativi al periodo anteriore alla modifica del 2012, la responsabilità solidale del committente ex art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 comprendeva anche le sanzioni civili per omissioni contributive, poiché tali somme hanno natura accessoria, automatica e predeterminata rispetto all'obbligazione contributiva. Ha inoltre precisato che la modifica introdotta dal d.l. n. 5/2012, che ha escluso espressamente le sanzioni dalla solidarietà, ha natura innovativa e non si applica retroattivamente. Conseguentemente, è stata confermata la decisione di merito e la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 29, comma 2, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276

    versione applicabile prima della modifica del 2012; testo sostituito dalla L. 7 dicembre 2006, n. 296, in vigore dal 1° gennaio 2007

    La responsabilità solidale del committente per i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti dall'appaltatore si estende, per il periodo anteriore al 2012, anche alle sanzioni civili per omissioni contributive, in ragione della natura accessoria e automatica di tali somme.

  • art. 21, comma 1, d.l. 9 febbraio 2012, n. 5

    convertito con modificazioni in L. 4 aprile 2012, n. 35

    La modifica ha carattere innovativo e non interpretativo; perciò non opera retroattivamente e, per il futuro, esclude le sanzioni civili dalla responsabilità solidale del committente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stata la norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato, se dovuto, in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nelle controversie sugli appalti disciplinate dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, nel testo applicabile prima della modifica del 2012, la solidarietà del committente per i debiti contributivi dell'appaltatore comprende anche le sanzioni civili connesse all'omissione o al ritardo nel versamento dei contributi.
  • Le sanzioni civili per omissione contributiva hanno natura accessoria, automatica e predeterminata rispetto al debito contributivo e, per il periodo in cui la disciplina previgente è applicabile, seguono il medesimo regime di responsabilità solidale.
  • Una modifica legislativa che escluda espressamente le sanzioni civili dalla solidarietà del committente ha natura innovativa, salvo diversa indicazione del legislatore, e non si applica ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore.
  • In sede di legittimità, la censura di violazione di legge non è fondata quando la decisione impugnata si conforma all'orientamento consolidato che riconduce le sanzioni civili nel perimetro della solidarietà per gli appalti nel regime anteriore al 2012.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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