Cassazione Civile, Ordinanza n. 18606/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l’anno d’imposta 2002 emesso per utilizzo di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti. L’atto riguardava una società poi cancellata dal registro delle imprese e alcuni soci successori/coobbligati. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo erronea l’intestazione dell’accertamento alla società estinta anziché al legale rappresentante e ai soci e, comunque, insussistente la prova della distribuzione ai soci degli utili occultati. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione. Nel corso del giudizio ha però prodotto documentazione relativa alla definizione agevolata ex d.l. n. 119 del 2018, dichiarando di volersene avvalere e chiedendo la sospensione del giudizio e, una volta verificato il perfezionamento, la cessazione della materia del contendere. Il controricorrente ha aderito alla richiesta, richiamando anche l’estinzione di altro giudizio relativo ai medesimi coobbligati e allo stesso avviso, già dichiarata in forza della medesima definizione agevolata.
La decisione
La Corte ha accolto la richiesta preliminare di estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata della controversia. Ha ritenuto che la definizione perfezionata da uno dei coobbligati giovasse anche all’odierno resistente, ai sensi dell’art. 6, comma 14, del d.l. n. 119 del 2018. In mancanza di diniego della definizione agevolata e di istanza di trattazione da parte dell’Agenzia, la causa è stata dichiarata estinta per cessazione della materia del contendere, con assorbimento di ogni esame sul motivo di ricorso. Le spese sono state poste a carico della parte che le ha anticipate, secondo il comma 13, ultima parte, dell’art. 6 citato.
Norme richiamate
nella versione vigente ratione temporis
richiamato solo per la trattazione camerale e per il successivo rinvio alla pubblica udienza; non incide sul merito della decisione finale
è la base normativa della definizione agevolata invocata nel giudizio
legge di conversione del d.l. n. 119 del 2018
art. 6, comma 14, d.l. n. 119 del 2018
La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri
la definizione agevolata perfezionata da un coobbligato si estende in favore degli altri coobbligati
art. 6, comma 13, ultima parte, d.l. n. 119 del 2018
nel giudizio estinto le spese restano a carico della parte che le ha anticipate
Massime di principio
- Quando la legge prevede che la definizione agevolata perfezionata da un coobbligato giovi agli altri, l’adesione valida di uno dei coobbligati può determinare l’estinzione del giudizio anche nei confronti degli altri obbligati solidali sul medesimo atto impositivo.
- In presenza di definizione agevolata perfezionata e in mancanza di diniego dell’ufficio o di istanza di trattazione della parte interessata, la controversia va dichiarata estinta per cessazione della materia del contendere, senza esame dei motivi di ricorso.
- L’intervenuta definizione della lite rende superfluo l’esame del merito dell’impugnazione, poiché viene meno l’interesse alla decisione sul ricorso.
- Nei giudizi estinti per definizione agevolata, le spese seguono la disciplina speciale prevista dalla normativa che consente la chiusura della controversia.
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