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Sentenza

Sentenza n. 1185/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento a) del provvedimento del Comune di Piedimonte Matese prot. n. 1819 del 22.01.2026, notificato a mezzo pec in pari data, con cui si comunicava alla società ricorrente l'esclusione dalla procedura di gara avente ad oggetto l'affidamento dei lavori di ''Realizzazione di un edificio a carattere strategico in Via Cluvia da destinare a “Centro Operativo Conunale”'' - CIG: B73D11324E, in quanto ''dall'esame della documentazione prodotta dall'Operatore economico “Casertana Costruzioni srl”… la Commissione rileva che lo stesso palesava nell'elaborato “4_CM NON ESTIMATIVO.PDF.p7m.p7m” gli importi economici della propria offerta. In particolare alla pagina 20 del suddetto elaborato ..., è riportato l'importo complessivo dell'offerta e la relativa variazione in aggiunta rispetto a quanto a base di gara, determinando quindi la condizione di esclusione del suddetto concorrente, dalla presente fase e di quella successiva ovvero l'apertura dell’offerta economica''; b) per quanto occorra, se ed in quanto lesivo, del verbale di gara in seduta riservata del 21.01.2026 acquisito agli atti al prot. n. 1784 del 22.01.2026, richiamato nel provvedimento sub a), mai comunicato né notificato, di contenuto sconosciuto; c) per quanto occorra, se ed in quanto lesivi, di eventuali ulteriori verbali di gara, mai comunicati né notificati, di contenuto sconosciuto; d) per quanto occorra, se ed in quanto lesivo, del bando di gara; e) per quanto occorra, se ed in quanto lesivo, del disciplinare di gara; f) per quanto occorra, se ed in quanto lesivo, del capitolato di gara; g) per l'accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere la riammissione in gara; h) per l'accertamento del diritto della società ricorrente ad ottenere l'aggiudicazione della commessa; i) per la declaratoria, eventuale, di inefficacia del contratto di appalto, ove eventualmente stipulato, e per l'accertamento del diritto della società ricorrente a conseguire l'aggiudicazione della relativa commessa; l) in via subordinata, per il risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi per effetto dell'esecuzione degli atti impugnati; m) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente.

Giustizia amministrativa202600527

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di esclusione dalla gara per avere inserito nell'offerta tecnica elementi economici riconducibili all'offerta economica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente contestava l'esclusione dalla procedura per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dei lavori di realizzazione di un edificio strategico, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Deduceva l'illegittimità dell'applicazione del divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica, sostenendo che nel computo metrico non estimativo era stato riportato soltanto l'importo posto a base di gara, senza il proprio ribasso e senza l'importo delle migliorie, e che l'indicazione contestata costituiva un mero errore materiale. Invocava inoltre un'applicazione non formalistica del divieto, il principio di tassatività delle cause di esclusione, il favor partecipationis e il principio del risultato. Chiedeva l'annullamento dell'esclusione, la riammissione e l'aggiudicazione, l'eventuale declaratoria di inefficacia del contratto e, in subordine, il risarcimento del danno. Il Comune sosteneva la legittimità dell'esclusione, rilevando che il documento tecnico conteneva valori economici idonei a consentire la ricostruzione dell'offerta.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, definendo il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Il disciplinare vietava espressamente, a pena di esclusione, l'inserimento nell'offerta tecnica di indicazioni economiche dalle quali fosse possibile risalire al ribasso e imponeva che il computo metrico non estimativo contenesse quantità e lavorazioni, ma non prezzi unitari o totali. Prevedeva inoltre l'esclusione in caso di mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica o di inserimento di elementi concernenti il prezzo nell'offerta tecnica. Il computo metrico della ricorrente indicava, alla pagina 20, l'importo di € 5.159.576,71 nella colonna relativa alla base di gara e l'importo di € 487.970,90 per le migliorie. Il primo valore non coincideva con la reale base d'asta, pari a € 5.315.668,37, risultante dalla somma dell'importo ribassabile di € 4.263.213,39 e di quello non ribassabile di € 1.052.454,98. La differenza consentiva di ricavare un ribasso apparente del 3,66%; inoltre, l'indicazione dell'importo delle migliorie contribuiva a disvelare l'offerta economica complessiva. Pertanto non si trattava di un semplice refuso e l'esclusione era doverosa. Il giudice ha applicato il principio di autovincolo della stazione appaltante: le prescrizioni della lex specialis, se chiare e inderogabili, vincolano la commissione e devono essere applicate uniformemente a tutti i concorrenti. Ha escluso anche la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, ritenendo legittima la previsione della lex specialis relativa al divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica e proporzionata la sanzione espulsiva, trattandosi di un adempimento formale agevole e non oneroso, funzionale alla par condicio e all'autoresponsabilità. È stato escluso il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del d.lgs. 36/2023, non applicabile alla documentazione integrante l'offerta tecnica o economica. Le domande di riammissione, aggiudicazione, inefficacia del contratto e risarcimento sono state respinte per effetto della reiezione della domanda impugnatoria. La società ricorrente è stata condannata a pagare al Comune € 1.500,00 oltre accessori per spese di giudizio; nulla sulle spese nei confronti dell'altro Comune non costituito.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando, verificata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e decorso il termine previsto, la causa è matura per la decisione.

  • art. 10, comma 2, d.lgs. 36/2023

    Il principio di tassatività delle cause di esclusione non impedisce alla lex specialis di prescrivere, a pena di esclusione, il rispetto di regole di condotta relative alla separazione tra offerta tecnica ed economica, quando l'adempimento sia agevole, non oneroso e funzionale alla par condicio.

  • art. 101 d.lgs. 36/2023

    Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per integrare o modificare la documentazione che compone l'offerta tecnica o economica.

Massime di principio

  • La lex specialis che vieta, a pena di esclusione, l'inserimento nell'offerta tecnica di elementi economici idonei a rivelare il ribasso o il contenuto dell'offerta economica deve essere applicata dalla stazione appaltante in modo vincolato e uniforme, in forza del principio di autovincolo e della par condicio.
  • L'indicazione nell'offerta tecnica di importi che, anche mediante operazioni aritmetiche, consentano di ricostruire il ribasso o l'offerta economica complessiva integra violazione del divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica e legittima l'esclusione, anche quando il concorrente deduca un errore materiale non dimostrato.
  • La previsione della lex specialis che sanziona con l'esclusione la commistione tra offerta tecnica ed economica non viola il principio di tassatività delle cause di esclusione quando impone un adempimento formale agevole, privo di costi significativi e necessario a tutelare la par condicio e l'affidabilità della procedura.
  • Il soccorso istruttorio non è utilizzabile per correggere, integrare o neutralizzare elementi contenuti nella documentazione dell'offerta tecnica o economica, poiché ciò altererebbe il contenuto dell'offerta e la parità di trattamento tra concorrenti.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneRequisiti di partecipazione ed esclusione
RamiContratti pubblici
SottomaterieBando e lex specialisCause di esclusione
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaSoccorso istruttorioPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

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