Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10448/2026 del 18/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza per vizio di procedibilità sostenendo che, dopo la modifica normativa introdotta dal d.lgs. 31/2024, il delitto di danneggiamento aggravato ai sensi dell'art. 625, n. 7, cod. pen. è procedibile a querela della persona offesa quando riguarda cose "esposte alla pubblica fede"; essendo contestato il danneggiamento di veicoli esposti alla pubblica fede, la difesa ha dedotto la mancanza della condizione di procedibilità (assenza di querela) e ha chiesto la pronuncia di non doversi procedere. La Corte territoriale, secondo il ricorrente, non avrebbe adeguatamente motivato la ricusazione dell'eccezione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo la doglianza manifestamente infondata. Ha richiamato la disciplina di cui all'art. 635, comma secondo, n.1, e al sesto comma nella formulazione modificata dal d.lgs. 31/2024, precisando che il delitto è procedibile a querela solo quando riguarda cose esposte alla pubblica fede, mentre resta procedibile d'ufficio per le altre categorie elencate dall'art. 625, n.7. Nel caso concreto gli atti hanno documentato che la persona offesa, Antonino Gioffrè, aveva presentato querela valida e tempestiva in data 09/06/2020, per cui la condizione di procedibilità era soddisfatta. Per l'inammissibilità del ricorso la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 635 cod. pen., secondo comma, n.1

    «chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le […] cose indicate nel numero 7) dell’articolo 625»

    La norma punisce il danneggiamento delle "cose" indicate dal n.7 dell'art.625; il riferimento individua la fattispecie materiale contestata (danneggiamento di veicoli esposti alla pubblica fede).

  • art. 625 cod. pen., n.7

    «cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza»

    Elenca le categorie di beni cui si riferisce il n.7; la distinzione tra "esposte alla pubblica fede" e le altre categorie è rilevante per determinare la procedibilità (querela vs. ufficio).

  • art. 635 cod. pen., sesto comma, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) d.lgs. 31/2024

    «nei casi previsti dal [...] secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell’articolo 625, primo comma, numero 7), il delitto è punibile a querela della persona offesa»

    La modifica normativa ha reso procedibile a querela il danneggiamento solo quando riguarda cose "esposte alla pubblica fede"; per le altre categorie indicate nel n.7 la procedibilità resta d'ufficio.

  • d.lgs. 31/2024, art. 1, comma 1, lett. b)

    Ha modificato la procedibilità del reato di danneggiamento aggravato disciplinato da art. 635, rendendo necessaria la querela per i casi che riguardano beni esposti alla pubblica fede.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e l'irrogazione di una somma a favore della Cassa delle ammende per ricorso dichiarato inammissibile per motivi riconducibili a colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Verificare sempre la natura del bene danneggiato: se si tratta di beni "esposti alla pubblica fede" è necessaria la querela della persona offesa per la procedibilità; per le altre categorie del n.7 l'azione resta d'ufficio.
  • L'assenza di costituzione di parte civile non equivale all'assenza di querela: occorre controllare gli atti per accertare l'eventuale querela presentata dalla persona offesa.
  • In caso di eccezione di difetto della condizione di procedibilità, la difesa deve produrre o indicare con precisione l'assenza della querela negli atti; la valutazione sulla sussistenza di tale condizione si effettua sugli atti processuali.
  • Dopo il d.lgs. 31/2024, l'interpretazione della procedibilità nei delitti di danneggiamento richiede attenzione alle sottocategorie dell'art.625 n.7: la qualificazione fattuale può cambiare la natura procedurale del reato.
  • Ricorsi in cassazione manifestamente infondati o basati su erronee verifiche degli atti processuali possono comportare condanne alle spese e sanzioni (Cassa delle ammende); valutare il merito e la prova degli atti prima di proporre impugnazioni.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.