Cassazione Penale, Sentenza n. 22863/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del GIP del 7/10/2025 che aveva rigettato la sua istanza di applicazione della disciplina del reato continuato con riferimento a una serie di sentenze di condanna (periodo 8/10/1993 - 16/8/2003) relative a reati contro il patrimonio, reati in materia di armi e reati a carattere personale. Ha dedotto violazione degli artt. 671 c.p.p. e 81 c.p. e vizio di motivazione, sostenendo l'omogeneità dei reati (in particolare per le sentenze nn. 1, 2, 4, 7) e l'esistenza di un disegno criminoso unitario, chiedendo anche il riconoscimento parziale della continuazione almeno per i reati contro il patrimonio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha preliminarmente rilevato la tardività delle note conclusive depositate il 7/4/2026 e ha ritenuto il ricorso infondato sul merito. Confermando la motivazione del GIP, la Corte ha ritenuto che non sussista identità del disegno criminoso tra le varie condanne a causa: (i) del lungo arco temporale tra la prima e l'ultima fattispecie (1993-2003) e dei rilevanti intervalli temporali tra singoli reati; (ii) della disomogeneità dei beni giuridici tutelati dalle norme violate; (iii) della presenza di reati riconducibili a fatti estemporanei e situazioni contingenti che escludono una pianificazione unitaria. Ha richiamato precedente giurisprudenza secondo cui la continuazione richiede la precedente rappresentazione e deliberazione unitaria di più condotte e non si identifica con la mera propensione del reo alla devianza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen. (continuazione)
La Corte interpreta l'art. 81 c.p. nel senso che la continuazione richiede l'identità del disegno criminoso: l'agente deve essersi previamente rappresentato e avere unitariamente deliberato una serie di condotte. Non è sufficiente la mera propensione alla devianza o la commissione ripetuta di reati dello stesso tipo.
Richiamato in sede di censure dal ricorrente; la Corte non ha ravvisato violazioni della disciplina procedurale richiamata e ha ritenuto infondate le censure mosse ai sensi di tale norma.
art. 611 cod. proc. pen. (termine per deposizione note conclusive)
La Corte ha rilevato la tardività delle note conclusive depositate il 7/4/2026, oltre il termine previsto dall'art. 611 c.p.p., rilevando quindi l'irregolarità procedurale del deposito tardivo.
I reati contro il patrimonio sono stati valutati singolarmente: la Corte ha ritenuto che, pur potendo taluni reati apparire omogenei, non emergono dagli atti elementi idonei a dimostrare l'unità del disegno criminoso tra le varie condanne.
Reati contestati inseriti nell'elenco delle condanne; la Corte valuta la natura degli specifici reati e la loro collocazione temporale per escludere la continuazione quando mancano elementi di unità progettuale.
Inserito fra le condanne: la presenza di reati diversi e la disomogeneità dei beni giuridici tutelati è stata considerata ostativa al riconoscimento della continuazione.
art. 337 cod. pen. (e altri articoli richiamati: 582, 629, 341)
La Corte ha ritenuto che alcuni reati, in particolare quelli di cui all'art. 337, siano il risultato di azioni estemporanee e contingenti; la differenza di beni giuridici protetti e la natura episodica di alcune condotte escludono l'identità del disegno criminoso.
Massime di principio
- La continuazione (art. 81 c.p.) richiede la rappresentazione e la deliberazione unitaria di più condotte: non basta la ripetizione di reati o la propensione alla devianza.
- Soggetti e giudici devono valutare la temporalità: lunghi intervalli tra reati e un arco temporale molto esteso sono elementi che pesano contro il riconoscimento della continuazione.
- La disomogeneità dei beni giuridici tutelati dalle norme violate è indizio contrario all'esistenza di un unico disegno criminoso.
- Reati espressione di decisioni estemporanee e situazioni contingenti sono difficilmente riconducibili a un disegno criminoso unitario.
- In ricorso per cassazione è utile indicare puntualmente, con riferimenti alle sentenze di condanna, gli elementi concreti che dimostrano l'unitarietà del progetto criminoso (modi operandi comuni, medesimo fine, coordinamento delle azioni, vicinanza temporale), altrimenti le censure rischiano di essere ritenute generiche e inammissibili.
- Sul piano procedurale, il rispetto dei termini per i depositi (es. art. 611 c.p.p.) è rilevante: atti tardivi possono essere dichiarati inammissibili o non considerati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22834/2026 del 22/06/2026
- Sentenza penale · 22 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22836/2026 del 22/06/2026
- Sentenza penale · 22 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22837/2026 del 22/06/2026
- Sentenza penale · 22 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22839/2026 del 22/06/2026
- Sentenza penale · 22 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22840/2026 del 22/06/2026
- Sentenza penale · 22 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22843/2026 del 22/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →