Cassazione Penale, Ordinanza n. 26477/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata riguardava una condanna per il reato di evasione. L'unico motivo di ricorso è stato ritenuto formulato in modo del tutto generico e, quindi, non consentito in sede di legittimità, perché non indicava le ragioni di diritto né i dati di fatto a sostegno della censura. La Corte ha dunque rilevato l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità del motivo.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del reato per cui era intervenuta la condanna, richiamata solo per individuare il titolo di responsabilità oggetto del giudizio di legittimità.
Base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, anche se non espressamente richiamato nel testo fornito.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico: è inammissibile la censura formulata in modo generico, priva dell'indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che la sorreggono.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- La Corte di cassazione non esamina nel merito censure che non rispettano il requisito della specificità richiesto per il giudizio di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 15 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26437/2026 del 15/07/2026
- ordinanza_penale · 15 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26459/2026 del 15/07/2026
- ordinanza_penale · 15 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26460/2026 del 15/07/2026
- ordinanza_penale · 15 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26461/2026 del 15/07/2026
- ordinanza_penale · 15 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26462/2026 del 15/07/2026
- ordinanza_penale · 15 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26463/2026 del 15/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →