Cassazione Civile, Ordinanza n. 20062/2021 del 14/07/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (comproprietario)
La controversia
La controversia riguarda la divisione di un immobile acquistato in costanza di convivenza tra due ex conviventi, intestato in quote indivise e paritarie, e gravato da mutuo comune. In primo grado il bene era stato attribuito al ricorrente con obbligo di corrispondere un conguaglio, calcolato tenendo conto del mutuo residuo. In appello, su impugnazione della controparte, la Corte territoriale ha modificato il valore del bene e il conguaglio, adottando un diverso criterio di computo del mutuo residuo; ha inoltre respinto l'appello incidentale del ricorrente, che chiedeva di tener conto del suo maggiore apporto economico all'acquisto. Il ricorrente ha proposto due motivi per cassazione: con il primo ha dedotto, ex art. 360, n. 3, c.p.c., che era stata provata la maggiore contribuzione da lui sostenuta, idonea a superare la presunzione di parità delle quote; con il secondo ha censurato la decisione perché: a) avrebbe erroneamente escluso il rimborso ritenendo necessaria una liberalità priva di forma scritta; b) avrebbe qualificato il maggiore apporto come adempimento di obbligazione naturale, mentre in realtà mancava prova dell'animus donandi e la convivenza, da sola, non basta a presumere una liberalità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la presunzione di pari quote non fosse quella invocata dal ricorrente, bensì quella dell'art. 1101 c.c., che opera solo in mancanza di diversa indicazione del titolo; poiché il titolo di acquisto già prevedeva quote indivise e paritarie, la comunione restava a metà indipendentemente dalla misura del rispettivo esborso, fermo solo un eventuale credito del più esborsante. Ha invece accolto il secondo motivo nei limiti indicati, chiarendo che la Corte d'appello non aveva realmente ravvisato un'obbligazione naturale, ma aveva negato il rimborso assumendo una liberalità del convivente; tale liberalità, tuttavia, richiede la prova dell'animus donandi, che può anche essere presuntiva ma solo sulla base di indizi seri e di un rigoroso esame delle circostanze del caso concreto. La mera convivenza, da sola, non basta a fondare la presunzione di gratuità del maggiore apporto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura è stata proposta come violazione di legge, ma la Corte ha distinto tra errore di sussunzione e corretto inquadramento delle presunzioni applicabili.
Il richiamo è stato ritenuto improprio, perché la norma riguarda la solidarietà passiva e non la presunzione di pari quote nella comunione.
La presunzione di pari quote opera solo quando il titolo non disponga diversamente; se il titolo stabilisce quote indivise e paritarie, la comunione è a parti uguali a prescindere dal diverso esborso dei partecipanti.
L'animus donandi deve essere provato; la prova può essere anche presuntiva, ma secondo criteri rigorosi e su base indiziaria seria.
Massime di principio
- Nella comunione, la presunzione di pari quote non opera quando il titolo di acquisto indichi espressamente quote indivise e paritarie; in tal caso il diverso apporto economico non incide sulla titolarità delle quote, ma può al più fondare un credito interno tra i partecipanti.
- Chi invochi un maggiore esborso per ottenere un conguaglio o un rimborso deve allegare e provare un titolo diverso dalla partecipazione paritaria, non essendo sufficiente il solo dato del pagamento superiore.
- La liberalità tra conviventi non può essere desunta automaticamente dalla mera convivenza: occorre la prova dell'animus donandi, eventualmente anche per presunzioni, ma solo se gravi, precise e concordanti.
- L'adempimento del terzo effettuato per spirito di liberalità integra una donazione indiretta e non richiede la forma scritta propria della donazione diretta.
- Quando il giudice di merito esclude il rimborso per una presunta liberalità senza adeguatamente verificare i fatti specifici e senza un serio riscontro dell'intento donativo, la decisione è censurabile in cassazione per erronea applicazione dei criteri probatori.
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