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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26824/2025 del 06/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta da una persona fisica che deduceva di aver subito un grave fatto violento da parte di un ex dipendente e di averne riportato danni. In primo grado era stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia e la domanda era stata respinta. In appello la decisione veniva confermata: la Corte territoriale riteneva che, nelle azioni di risarcimento per omessa o tardiva trasposizione di direttive comunitarie, la legittimazione passiva spetti in via esclusiva alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; inoltre osservava che, nel caso concreto, lo Stato aveva comunque adempiuto ai doveri di protezione, essendo intervenute tempestivamente le forze di polizia e risultando efficace l'azione repressiva nei confronti dell'aggressore. Il ricorso per cassazione conteneva due motivi: con il primo si denunciavano violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi, contestando il mancato riconoscimento della legittimazione passiva del Ministero della Giustizia e assumendo che quest'ultimo fosse coinvolto nell'attuazione della direttiva europea; con il secondo si denunciavano violazione di legge, nullità della sentenza, omessa decisione e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che lo Stato avesse violato i doveri di protezione e che vi fosse stata omessa pronuncia sul motivo d'appello relativo all'obbligo comunitario di predisporre un sistema di indennizzo per le vittime di reati commessi nel territorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nei giudizi per il risarcimento dei danni da omessa o tardiva trasposizione di direttive non autoesecutive, la legittimazione passiva spetta esclusivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; se viene convenuto un diverso organo dello Stato, il difetto di legittimazione passiva deve essere eccepito tempestivamente dall'Avvocatura dello Stato e non può essere rilevato d'ufficio, con la conseguenza che nel caso concreto era corretto il rilievo del difetto di legittimazione del Ministero della Giustizia. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché mirava in sostanza a una rilettura del merito e delle prove, non consentita in cassazione, e perché la sentenza impugnata aveva già spiegato in modo logico e comprensibile che lo Stato aveva adempiuto ai doveri di protezione; inoltre, quanto alla pretesa omessa pronuncia sul motivo d'appello relativo al sistema di indennizzo delle vittime, ha rilevato che tale statuizione non era stata effettivamente devoluta in appello, risultando la censura radicalmente infondata. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    la censura per violazione di legge è stata esaminata ma ritenuta infondata nei limiti in cui investiva la legittimazione passiva e l'interpretazione della disciplina applicabile

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    il vizio di nullità della sentenza è stato escluso perché la motivazione era ritenuta tutt'altro che apparente

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    il dedotto omesso esame di fatti decisivi è stato reputato inammissibile o comunque insussistente, poiché la censura sollecitava una rivalutazione del merito

  • direttiva 2004/80/CE

    la Corte richiama il principio secondo cui le controversie per omessa o tardiva trasposizione della direttiva si indirizzano contro lo Stato italiano e, processualmente, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri

  • d.lgs. n. 204/2007

    richiamato dal ricorrente come disciplina attuativa della direttiva, ma non ritenuto decisivo ai fini della legittimazione del Ministero della Giustizia

  • art. 11 L. n. 122/2016

    richiamato dal ricorrente, senza che la Corte ne traesse un diverso esito sulla legittimazione passiva

  • art. 2043 c.c.

    richiamato come base della pretesa risarcitoria; la Corte osserva che l'appello era costruito sulla responsabilità dello Stato per mancata protezione, non per mancata trasposizione della direttiva

  • art. 2059 c.c.

    richiamato dal ricorrente a fondamento della domanda subordinata di risarcimento del danno non patrimoniale

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte ha escluso che vi fosse un'effettiva acquiescenza o una omessa pronuncia nei termini dedotti

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in relazione alla condanna alle spese, che è stata confermata a carico della parte soccombente

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato nel motivo, senza che emergesse una violazione nella regolazione delle spese

  • art. 4 L. n. 260/1958

    la Corte afferma che il difetto di legittimazione passiva dell'organo erroneamente convenuto deve essere eccepito tempestivamente dall'Avvocatura dello Stato; in mancanza opera la cristallizzazione della rappresentanza nell'organo citato

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    viene applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nelle azioni di risarcimento del danno per omessa o tardiva trasposizione di direttive comunitarie non autoesecutive, la legittimazione passiva spetta in via esclusiva allo Stato italiano e, processualmente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri quale organo rappresentativo della sua unitarietà.
  • Se l'attore convene un organo statale diverso da quello legittimato, il difetto di legittimazione passiva non è normalmente rilevabile d'ufficio quando l'Avvocatura dello Stato abbia eccepito tempestivamente l'errore nella prima difesa utile; in difetto, opera la disciplina speciale dell'art. 4 L. n. 260/1958.
  • La censura di motivazione apparente è infondata quando la sentenza impugnata renda un percorso argomentativo lineare, comprensibile e coerente, tale da consentire di individuare la ratio decidendi.
  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del merito o delle prove; i motivi che, sotto la veste del vizio di motivazione o di omesso esame, richiedono una rivalutazione del fatto sono inammissibili.
  • La dedotta omessa pronuncia non sussiste quando la questione si assume devoluta in appello ma, dalla lettura dell'atto di gravame, non risulti effettivamente proposta nella forma e nei contenuti allegati dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileResponsabilità civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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