Cassazione Civile, Ordinanza n. 25006/2021 del 15/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da un appalto pubblico per la costruzione di una piscina. Su iniziativa dell'impresa affidataria era stato emesso un lodo arbitrale che aveva dichiarato la risoluzione del contratto. Il Comune aveva impugnato il lodo davanti alla Corte d'appello, che aveva respinto l'impugnazione ritenendola in parte inammissibile perché non specificava i canoni violati e non censurava le rationes decidendi degli arbitri, e in parte infondata perché, secondo il giudice del gravame, la tempestività delle riserve non rilevava quando si deduca la risoluzione del contratto. In Cassazione il Comune ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato omessa pronuncia e erroneità del lodo per avere attribuito all'impresa gravi inadempienze contrattuali; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 829 c.p.c., contestando la decisione arbitrale e, in sostanza, il trattamento della questione delle riserve.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché sostanzialmente diretto a riesaminare il merito della controversia, operazione incompatibile con il giudizio di impugnazione del lodo, che è a critica vincolata e ammette solo censure riconducibili ai casi di nullità previsti dall'art. 829 c.p.c.; inoltre il motivo non colpiva specificamente le rationes decidendi della sentenza d'appello. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché si limitava a richiamare l'art. 829 c.p.c. e una massima giurisprudenziale senza sviluppare un reale contenuto argomentativo. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del Comune alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
L'impugnazione del lodo arbitrale è un giudizio a critica vincolata: le doglianze devono rientrare in uno dei casi di nullità previsti dalla norma e non possono tradursi in un riesame del merito deciso dagli arbitri.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- L'impugnazione del lodo arbitrale davanti al giudice statale non consente una rivalutazione del merito della controversia, ma solo il controllo di legittimità nei limiti e per i motivi di nullità tassativamente previsti dall'art. 829 c.p.c.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e colpire in modo puntuale la ratio decidendi della sentenza impugnata; una censura che si limiti a enunciare una violazione di legge o a riprodurre massime astratte è inammissibile.
- Le questioni formulate solo sul piano del merito, se non ricondotte a una concreta violazione delle regole che governano l'impugnazione del lodo, non sono scrutinabili in cassazione.
- Se il giudice di merito fonda la decisione su una specifica premessa di rito, il ricorrente deve confrontarsi con tale premessa; una critica che la ignori non è idonea a determinare la cassazione della sentenza.
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